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Home » Salute

Se ottenere la pillola del giorno dopo in Italia dipende dalla volontà dei farmacisti

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TPI ha provato a capire se le farmacie italiane stiano rispettando l'obbligo di vendere la pillola del giorno dopo senza ricetta medica. Ecco cosa è venuto fuori

Il 4 marzo 2016 con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha modificato il regime prescrittivo della specialità medicinale a base di Levonorgestrel nota come “pillola del giorno dopo”, analogamente a quanto era già avvenuto a maggio dello 2015 per la “pillola dei cinque giorni dopo”.

In base a tale provvedimento, a partire da quella data, le donne maggiorenni possono acquistare senza obbligo di ricetta medica la pillola del giorno dopo in tutte le farmacie italiane presentando, ove richiesto, documento d’identità attestante la maggiore età.

Nel corso del 2016 è stata presentata una proposta di legge per permettere anche ai farmacisti di avvalersi del diritto all’obiezione di coscienza.

TPI ha incontrato Elisabetta Canitano, presidente dell’Associazione “Vita di Donna”, per capire se effettivamente le farmacie italiane stiano rispettando tale obbligo, e Annarosa Racca, presidente di FederFarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacia, per comprendere la posizione di tale organo.

Cos’è la pillola del giorno dopo

La pillola del giorno dopo è un metodo contraccettivo occasionale che si utilizza nelle ore successive al rapporto considerato a rischio (preservativo rotto, inefficacia del coito interrotto…) per prevenire il rischio di gravidanze indesiderate e consiste nell’assunzione di un farmaco (sotto forma di 1 o 2 compresse di levonorgestrel, Norlevo® e Levonelle® i nomi commerciali) al massimo entro 72 ore dal rapporto.

Come specificato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), e dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), si tratta di contraccettivi d’emergenza e non di un metodo abortivo: il principio attivo della pillola del giorno dopo è un ormone presente in diverse pillole contraccettive, ma dosato fino a 30 volte tanto: minore è il tempo che intercorre fra l’assunzione ed il rapporto e tanto maggiori sono le probabilità di efficacia terapeutica.

L’ideale è l’assunzione entro 12 ore.

L’obiezione di coscienza

Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani, l’obiezione di coscienza è il “rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta, perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto.

Essa si fonda sulla tutela prioritaria della persona rispetto allo Stato e sul rispetto della libertà di coscienza, diritto inalienabile di ogni uomo.

L’obiezione in ambito sanitario (l. 194/1978) esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza’”.

Attualmente è illegale per i farmacisti rifiutarsi di vendere un farmaco prescritto da un medico e tale condotta viola l’articolo 38 del testo unico delle leggi sanitarie. Quando nel 2007 papa Benedetto XVI esortò i farmacisti a sollevare l’obiezione di coscienza sulla contraccezione d’emergenza, in molti accolsero l’invito rifiutandosi di venderla, fino a quando non si chiarì che tale condotta era contro la legge.

Come funziona in Italia 

Gli obiettori in Italia raggiungono percentuali molto alte. I dati forniti dal ministero della Sanità indicano che il 70 per cento dei ginecologi italiani è obiettore. Numeri molto alti si stimano in Molise (93,3 per cento), Basilicata (90,2 per cento), Sicilia (86,1 per cento), così come in Puglia, Campania e Lazio.

La proposta di legge sul diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti

Il 4 maggio 2016 i deputati Gian Luigi Gigli e Mario Sberna, entrambi esponenti centristi di sinistra, hanno presentato una proposta di legge per estendere il diritto all’obiezione di coscienza sanitaria anche ai farmacisti: “Ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie” – cita il testo “pubbliche o private, aperte al pubblico o interne presso aziende ospedaliere o strutture sanitarie private, adducendo motivi di coscienza, ha il diritto di rifiutarsi di consegnare a chi glielo chiede, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giudichi, in scienza e in coscienza, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto ai fini della sedazione terminale”.

La proposta si è arenata in commissione Affari Costituzionali alla Camera, ma negli ultimi tempi una vicenda di cronaca ha risollevato l’attenzione sul dibattito.

Il 15 dicembre 2016 il Tribunale di Gorizia ha assolto una farmacista di Monfalcone, Elisa Mecozzi, imputata di omissione o rifiuto di atti d’ufficio per aver rifiutato di consegnare a una cliente in possesso di regolare ricetta medica la pillola del giorno dopo, dichiarandosi obiettrice di coscienza.

Elisabetta Canitano, presidente dell’associazione Vita di Donna

“Vita di Donna” è l’associazione no profit che da circa 12 anni fornisce gratis consulenze, assistenza telefonica e via mail per qualsiasi problema di salute della donna, gestisce un ambulatorio per visite urgenti e offre informazioni su dove rivolgersi nella sanità pubblica per qualsiasi aspetto della salute e della sessualità al femminile.

La dottoressa Elisabetta Canitano è presidente dell’organizzazione che ogni giorno riceve telefonate e richieste da tutta Italia. Rispetto all’obbligo introdotto a marzo 2016 per le farmacie italiane di vendere la pillola del giorno dopo anche senza ricetta, Canitano fa un punto sulla questione.

“C’è un nocciolo di resistenza da parte dei farmacisti alle richieste di aiuto. Esiste una percentuale di farmacisti, lungo tutto lo stivale, che ancora sostiene sia necessario per la donna procurarsi la ricetta medica, diffondendo informazioni false. Il tentativo di sottrarsi alla vendita decade nel momento in cui queste donne affermano il proprio diritto ad acquistare il farmaco, anche tornando nello stesso punto vendita come noi consigliamo di fare”.

“La farmacia è un servizio pubblico”, continua la dottoressa, “e la proposta di legge che vuole l’obiezione di coscienza per i farmacisti è un qualcosa che va contro il loro semplice ruolo di intermediari. I farmacisti non possono fare assistenza o diagnosi, ma devono semplicemente attenersi a quanto imposto dalla professione nel loro esercizio. A questo bisogna aggiungere che la pillola del giorno dopo non è un farmaco abortivo, ma un contraccettivo d’emergenza. Dobbiamo trovare dei distributori per bypassare i farmacisti?”.

Annarosa Racca, presidente di FederFarma – Federazione nazionale dei titolari di farmacia

“La farmacia è il primo presidio pubblico del servizio sanitario nazionale e come tale è deputato a dispensare i farmaci richiesti dal cliente, sia quelli presentati dietro ricetta medica, sia quelli che non ne necessitano”, ha spiegato la dottoressa Racca.

Anche nell’eventualità dovesse essere approvato il disegno di legge sull’obiezione di coscienza per i farmacisti, la presidente di FederFarma ha aggiunto: “L’esercizio commerciale deve comunque rispettare l’erogazione di un servizio ai cittadini, e quindi prevedere in quel caso una figura non obiettrice accanto a una eventuale obiettrice per garantire l’equilibrio e il diritto ai farmaci”.

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