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Home » Salute

Il paradosso dei dispositivi medici ‘su misura’ per persone con disabilità

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Provate a usare, solo per un giorno, un paio di scarpe di due misure più piccole del vostro piede. Inutile a dirsi, quasi una tortura. L’iperbole può far capire cosa possa significare dover convivere con un dispositivo medico che invece di ‘vestire’ su misura la persona, risponde a criteri prima amministrativi e sanitari e solo in seconda battuta all’esigenza del singolo.

Sono tre milioni e centomila le persone con disabilità che vivono in Italia, di cui 1,5 milioni ultra 75enni in condizione di disabilità. Il 26,9% delle persone con queste limitazioni vive da sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e figli, il 7,4% con i figli e senza il coniuge, circa il 10% con uno o entrambi i genitori, il restante 12% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare.

Dal rapporto Istat sulle persone con disabilità emerge che in Italia sono circa 2 milioni e 300 mila le famiglie nelle quali vive almeno una persona con limitazioni gravi. Per assistere il familiare con disabilità il 32,4% delle famiglie riceve sostegno da reti informali; si tratta di una percentuale quasi doppia rispetto al totale delle famiglie (16,8%).

Nel 2017 è stato approvato il D.P.C.M 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”. La normativa ha dato la possibilità d’introdurre nuovi ausili per i portatori di gravi disabilità di tipo informatico di comunicazione e di controllo ambientale, ausili per la mobilità personale, ausili per la cura e l’adattamento della casa, apparecchi acustici di ultima generazione per le persone con sordità preverbale e peri-verbale ed altro.

Il problema (si fa per dire) è che le persone non sono tutte uguali anche se soffrono delle stesse patologie.

La Legge 96/2017, all’art. 30-bis prevede l’obbligo di allestire ad personam gli ausili destinati a persone con disabilità gravi e complesse, che, in virtù della loro particolare condizione, non possono utilizzare ausili standard. Dalla legge doveva derivare lo spostamento di questa tipologia di ausili nell’elenco LEA dei prodotti “su misura”, per i quali è previsto un sistema di tariffazione. Ad oltre 36 mesi dalla sua entrata in vigore, questi prodotti vengono acquistati quasi sempre tramite gara, senza la possibilità, quindi, di effettuare tutti gli adattamenti necessari a rendere l’ausilio appropriato ed efficace.

Tutti i rappresentanti che sono attori attivi nel percorso di cura del paziente con disabilità, dal fabbricante, al distributore, all’utilizzatore finale che è il paziente – ovvero SIMFER, FISH e ASSORTOPEDIA e Confindustria dispositivi medici –  sottolineano come alcuni ausili complessi, attualmente presenti negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 del DPCM del 2017, vadano riallocati in nuovo elenco che dovrebbe includere anche i dispositivi contemplati nell’art. 30-bis del D.L n.50/2017, quindi esonerati dall’essere acquisiti tramite gara. Chiedono pertanto di integrare l’allegato 1 con un “Elenco 1- BIS” in cui includere in modo definitivo sia i dispositivi dell’art.30-bis del D.L n.50/2017, già riconosciuti come “complessi” e destinati a disabilità gravi, sia alcuni di quelli presenti negli elenchi 2A e 2B.

Si tratta di dispositivi che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità dell’utenza cui sono destinati, non essere vincolati alla inevitabile standardizzazione dei prodotti che vengono acquisiti con procedure di gara. Per fare qualche esempio parliamo di carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggere, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzine a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile; carrozzine elettroniche a prevalente uso interno e ad uso esterno; seggioloni a configurazione fissa e a configurazione regolabile; stabilizzatori per statica prona/eretta – modelli per assistiti in età evolutiva; passeggini riducibile; emulatori di mouse a Joystick, con il capo e con lo sguardo. Tutti dispositivi audioprotesici e alcuni ausili di serie che necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe multidisciplinare nonché di un adeguato training all’uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara.

La richiesta della creazione di un “Elenco 1- BIS”, in cui comprendere gli ausili complessi adattabili, da erogare solo dopo prove ripetute per l’individuazione dell’ausilio corretto, garantirebbe una fornitura appropriata, anche a salvaguardia del corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Tale proposta è supportata da due motivazioni: una di carattere tecnico e una di carattere giuridico-finanziario.

Tecnicamente gli ausili “complessi” sono dispositivi/ausili tecnologici, non costruiti su misura, ma allestiti su misura, cioè personalizzabili in quanto adattati e regolati sul singolo paziente da un professionista abilitato.

Ci riferiamo agli assistiti con disabilità grave e complessa, per i quali pertanto diventa fondamentale potere effettuare prove ripetute per individuare il prodotto giusto tra quelli  disponibili, in modo da verificare sul campo e non solo su carta le caratteristiche di adattabilità del prodotto alle necessità del paziente

Quando un dispositivo viene “adattato”, ovvero allestito ad personam per gli assistiti con disabilità grave e complessa, non viene  semplicemente personalizzato, ma  subisce una serie di cambiamenti che sono assimilabili al concetto di “su misura”.

Tali adattamenti sono eseguiti  da un professionista sanitario, conformemente alle istruzioni convalidate dal fabbricante.

Giuridicamente il “su misura” è tariffato (e.g. prestazione del tecnico che realizza uno specifico ausilio ad hoc per un determinato paziente), mentre per tutti gli ausili contemplati dall’allegato 2 servono procedure pubbliche per stabilirne i prezzi.

Il settore degli ausili per le persone con disabilità ha come finalità essenziale quella di restituire indipendenza e miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità. Non si tratta quindi di un rapporto da mass-market disintermediato tra fabbricanti e venditori da un lato ed acquirenti dall’altro, ma di un sistema coeso e coerente che, dalle imprese ai professionisti sanitari, affianca le persone con disabilità e le loro famiglie per garantire l’utilizzo in sicurezza e appropriatezza degli ausili che consentono di avere la miglior qualità di vita possibile

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