Quali sono i poteri del presidente della Repubblica
Dalla nomina dei ministri allo scioglimento delle Camere, ecco quali sono le prerogative del capo dello stato
I poteri del presidente della Repubblica
In queste ore sta infuriando lo scontro istituzionale per la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di opporsi alla nomina di Paolo Savona come ministro dell’Economia di un esecutivo M5s-Lega.
Una decisione che, a causa dell’indisponibilità di Salvini e Di Maio a indicare un nome differente per quel ministero, ha fatto naufragare in maniera irrimediabile la possibilità che potesse nascere un governo guidato dal professor Giuseppe Conte.
Il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia hanno annunciato di voler mettere in stato di accusa Mattarella (qui vi spieghiamo come funziona l’impeachment, e qui cosa potrebbe accadere in concreto a Mattarella).
In questo scenario, in cui diversi poteri dello stato si fronteggiano e il capo dello stato è accusato di tradire la nazione, può essere utile un riepilogo sui poteri che la Costituzione conferisce al presidente della Repubblica.
Questi poteri sono disciplinati in maniera prevalente dagli articoli 87, 88 e 90 della carta costituzionale. Andiamoli a vedere nel dettaglio.
La nomina dei ministri
Bisogna necessariamente partire dall’oggetto dell’attuale scontro tra il Quirinale e le forze politiche uscite vincitrici dalle scorse elezioni.
Per il M5s (la Lega, pur criticando ferocemente la scelta del capo dello stato, non si è ancora espressa sulla legittimità costituzionale della scelta stessa) la decisione di Mattarella di opporsi alla nomina di Savona può far scattare la procedura di impeachment, secondo quanto disposto dall’articolo 90 della Costituzione.
Tuttavia, l’articolo 92 della Costituzione precisa che “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”.
Appare quindi difficile sostenere che, in questo caso, Mattarella sia andato oltre le sue prerogative, considerato anche che non è il primo caso in cui un capo dello stato si oppone alla nomina di un ministro.
La messa in stato di accusa di Mattarella potrebbe quindi basarsi più che altro sulla parte dell’articolo 90 che parla di “alto tradimento”; verrebbe cioè avanzata l’accusa che il capo dello stato abbia preso questa decisione perché pressato o addirittura “manovrato” da potenze straniere, tradendo così il popolo italiano e la sua sovranità.
Scioglimento delle Camere
L’articolo 88 della Costituzione stabilisce che “il presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”.
Questa facoltà però non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato (il cosiddetto “semestre bianco”), a meno che “essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.
Il capo dello stato può sciogliere le Camere in seguito a un voto di sfiducia nei confronti del governo, ma anche per iniziativa autonoma se prende atto che non ci sono le condizioni politiche o una maggioranza sufficientemente stabile in parlamento per far proseguire la legislatura.
Il potere di dire no a leggi e decreti
In base all’articolo 87 della Costituzione, il presidente della Repubblica “autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti”.
L’articolo 74 precisa però che il capo dello stato può rifiutarsi di promulgare una legge: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione”.
Se però la legge viene nuovamente approvata dalle Camere, il presidente della Repubblica è costretto a firmarla.
La sospensione delle legge e il rinvio alle Camere, possono essere disposti dal capo dello stato non soltanto per ragioni di manifesta incostituzionalità della norma, ma anche per perplessità e valutazioni di altro genere.
Sempre l’articolo 87 prevede la possibilità, per il presidente della Repubblica, di inviare messaggi alle Camere. Questo potere può essere utilizzato dal capo dello stato per segnalare al parlamento l’urgenza di alcuni provvedimenti, di cui viene quindi sollecitata l’approvazione.
Altri poteri
Gli altri poteri del presidente della Repubblica sono: indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, ratificare i trattati internazionali, conferire le onorificenze, nominare i senatori a vita, nominare cinque giudici della Corte Costituzionale, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere, concedere la grazie e commutare le pene.
I decreti di indulto e amnistia possono però essere emanai solo dopo un voto delle Camere, che deve approvare i provvedimenti con una maggioranza dei due terzi.
Infine, il presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM).