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Appalti pubblici, il Governo viene in soccorso delle imprese sospendendo i termini nelle procedure di gara

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Appalti pubblici, il Governo viene in soccorso delle imprese sospendendo i termini nelle procedure di gara

La situazione emergenziale in atto da pandemia per l’avanzata mondiale del Coronavirus ha cagionato molteplici danni per l’economia nazionale, tra cui la chiusura di numerosi impianti produttivi per servizi considerati non essenziali. I danni hanno avuto una forte ripercussione anche per gli appalti pubblici, mettendo a repentaglio l’ampia partecipazione degli operatori economici nelle procedure ad evidenza pubblica.

 

 

Il Governo ha adottato misure atte a contenere i danni provocati da tale emergenza a livello nazionale, disponendo nei confronti delle pubbliche amministrazione il rispetto circa la ragionevole durata per la conclusione dei procedimenti amministrativi, al fine di non incorrere in illegittimi ritardi né nel formarsi dei silenzi c.d. significativi, soprattutto in situazioni d’urgenza. Le procedure di gara non hanno pertanto motivo di essere prorogate, se non nel tempo necessario alla conclusione dell’istruttoria procedimentale atta all’individuazione del nuovo contraente.

Nella riorganizzazione degli uffici e del personale delle amministrazioni pubbliche con l’aumento dello strumento del c.d. “Smart Working”, l’onere di ciascuna stazione appaltante dovrà essere quindi volto al rispetto dei principi cardine degli appalti pubblici: il favor partecipationis e la par condicio competitorum, al fine di non incorrere in alcuna illegittimità.

Il Governo, in un primo momento, con l’art. 103 D.l. 18/2020 aveva sancito la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 di tutti i termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi concernenti i procedimenti amministrativi. Tra questi la stessa circolare del MIT aveva chiaramente definito che potevano ritenersi comprese, per una omogeneità di prassi delle stazioni appaltanti, anche le stesse procedure di gara così come disciplinate dal D.lgs. 50/2016, il Codice dei contratti pubblici.

La procedura di gara, regolate da norme di diritto pubblico, che culmina nell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e con la successiva stipula del contratto, sarà oggetto di sospensione di tutti i termini al fine di non violare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di tutti gli operatori economici. Così come la massima partecipazione di tutte le imprese, che in questo particolare momento storico soffrono le forti ripercussioni sul proprio andamento economico e produttivo.

Crisi che potrebbe ripercuotersi sugli stessi lavoratori, che nel breve periodo potrebbero vedersi nel migliore delle ipotesi diminuire il proprio salario, con il taglio dell’orario lavorativo. Tra gli strumenti degli ammortizzatori sociali, il D.l. 18/2020 introduce la cassa integrazione ordinaria, o, in deroga, l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) o dai fondi di solidarietà di settore: strumenti che avranno come causale tutti il Covid-19. Il Governo ha infatti previsto ulteriori misure atte a fronteggiare la crisi non soltanto produttiva, ma anche occupazionale per l’emergenza in atto di Coronavirus.

Se l’economia è la forza motrice della storia, in questo momento che passerà agli albori della storia è la tutela del diritto alla salute, che nel bilanciamento con altri interessi rilevanti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica, sarà oggetto di maggiore tutela. A discapito della libertà di iniziativa economica e del diritto all’impresa così come sancito dall’art. 41 Cost. Le responsabilità in cui potrebbero incorrere gli organi di natura politica, sono infatti di natura penale, civile e amministrativa.

La proroga messa in atto dal Governo per la situazione emergenziale in atto ha interessato quindi anche gli appalti, con l’introduzione dell’art. 37 D.l. 23/2020, che dispone ad oggi l’attuale sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio 2020. Tuttavia la questione si pone di particolare rilievo anche riguardo le impugnazioni operate dagli operatori economici interessati da eventuali illegittimità degli atti di gara: la decadenza circa l’esercizio della propria azione di impugnazione per lesioni da interesse legittimo vedrà così ad essere oggetto di differimento, operando sine die, ossia senza alcun termine che sancisca l’inammissibilità degli eventuali ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali oltre i termini così come sanciti dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. L’art. 36 D.l. 23/2020 dispone infatti al terzo comma la sospensione per i termini della notificazione dei ricorsi nei giudizi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, comma 3 (che esclude l’applicazione della sospensione al procedimento cautelare).

La ratio legis circa l’introduzione dell’art. 103 D.l. 18/2020, così come modificato dall’art. 37 D.l. 23/2020, è insita proprio nel rispetto della massima partecipazione degli operatori economici nelle procedure di gara, e per le P.A. al fine di non incorrere in ritardi o nel formarsi di silenzi significativi, nella riorganizzazione dei propri uffici.

Ma quali sono i termini oggetto di sospensione nelle procedure di gara?

Come esempio potremmo fare riferimento sia ai termini di natura perentoria circa la presentazione delle offerte o delle domande da parte degli operatori economici, così come pubblicati nei rispettivi bandi di gara, sia il termine non superiore ai dieci giorni sancito dall’art. 83 comma 9 D.lgs. 50/2016 in caso di esercizio del potere/dovere di ciascuna stazione appaltante di soccorso istruttorio, con il contestuale avvio del relativo sub-procedimento, atto a integrare o a regolarizzare la documentazione amministrativa carente prodotta da ciascuna impresa partecipante alla gara. Ma la sospensione riguarda anche i termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi, così come i termini stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

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