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Altro che rieducare: il carcere porta i condannati a tornare a delinquere. Ecco perché questo modello ha fallito

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Credit: emanuele fucecchi

Paradossalmente, il criterio meno utilizzato nel dibattito pubblico per valutare il ruolo svolto dal carcere nelle società contemporanee è quello della sua efficacia. Nell’epoca del primato della performance, in cui tutto (e in particolare i servizi pubblici) viene misurato in termini di efficacia non ci si interroga, mai o quasi, sull’idoneità del carcere a perseguire lo scopo. Scopo che, per altro, è imposto a ogni pena dalla nostra Carta costituzionale: la rieducazione del condannato, sullo sfondo della tutela della sicurezza dei cittadini. E, invece, nulla più del carcere meriterebbe un’analisi in termini di utilità, se si considera che tra chi sconta la pena in una cella il tasso di recidiva è pari a circa il 68%, a fronte di circa il 20 tra le persone che accedono a misure alternative alla detenzione.

Dunque, nonostante l’inidoneità del carcere a garantire la sicurezza dei cittadini riducendo, anzitutto, la tendenza a reiterare il reato, esso rappresenta, ancora oggi, l’istituzione centrale del sistema penale, cui il legislatore ricorre prioritariamente, riducendo spesso la questione sociale a questione penale e quella della violazione della dignità dei detenuti a questione di edilizia penitenziaria. Il diritto penale, esteso a dismisura nel nostro ordinamento, anche per reati privi di offensività a terzi, è così diventato, da Magna Charta del reo, risorsa politica straordinaria, alimentando quell’ipertrofia sanzionatoria di cui il sovraffollamento penitenziario è una delle espressioni forse più tragiche. E l’intollerabilità del carcere (in particolare) in Italia, oggi, è ormai riconosciuta e sancita dalla stessa legge, che sembra averne preso atto quasi come di una condizione inevitabile. Significativo, in tal senso, che dal 2014 si sia introdotto uno specifico rimedio risarcitorio in favore di detenuti e internati risultati vittime di trattamenti, appunto, inumani o degradanti. Benché l’uso simbolico del carcere non sia prerogativa esclusiva del nostro Paese, non in tutti gli ordinamenti esso ha l’indiscussa centralità che ha da noi.

Confronto con l’estero

Si pensi, ad esempio, che se in Italia la maggioranza dei condannati sconta la pena in carcere (55%), in Germania ciò avviene solo nel 28% dei casi, nel 30 in Francia, nel 36 in Inghilterra e Galles. E che uno degli indici di recidiva più basso d’Europa (30-40% nei primi tre anni) è realizzato in Svezia, grazie soprattutto al lavoro all’esterno e al ricorso a pene non carcerarie. In Gran Bretagna e in alcuni Stati americani le attività rieducative sono state recentemente valorizzate addirittura attraverso i social impact bond, ovvero progetti d’investimento sociale basati sulla raccolta di fondi privati per programmi di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, con una remunerazione del capitale di rischio proporzionale al perseguimento del fine del reinserimento sociale.

Nel 2017 sono stati comunicati i risultati della prima iniziativa inglese di questo tipo, il Peterborough Social Impact Bond, avviato nel 2010: il rischio di recidiva si è ridotto del 9% rispetto a un gruppo di controllo nazionale. Quella detentiva, insomma, è una pena inefficace rispetto al fine che dovrebbe perseguire (impedire la recidiva, riducendo il tasso complessivo di criminalità) e, anzi, spesso può divenire persino criminogena, non offrendo al condannato soluzioni di vita diverse dal tornare a delinquere. È quanto abbiamo argomentato nel libro “Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini”, scritto dagli autori di questo articolo e da Valentina Calderone e Stefano Anastasia, per l’editore Chiarelettere, in libreria tra qualche settimana.

Il carcere, dunque, non solo non è utile ma è addirittura dannoso per la sicurezza delle relazioni sociali.  Quest’ultima «è più insidiata che garantita», come scrisse lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel 2013, in un messaggio alle Camere: il carcere è una «realtà non giustificabile in nome della sicurezza». E questo, non tanto e non solo per le caratteristiche contingenti del sistema penitenziario italiano, ma per la stessa natura di un’istituzione totale che si fonda, ineludibilmente, su un ossimoro: risocializzare desocializzando, responsabilizzare infantilizzando (si pensi alla “domandina” che veicola ogni richiesta del detenuto, dalla più minuta alla più rilevante), riducendolo in uno stato di minorità, in balia delle altrui decisioni, in un processo di spoliazione della persona non solo da ogni diritto, ma anche da ogni altro dovere che non sia la sola e indiscussa obbedienza.

È dunque il caso di chiedersi se non sia strutturalmente incompatibile con la finalità rieducativa un’istituzione, come il carcere, che si riproduce deresponsabilizzando il condannato, separandolo da quel contesto sociale in cui dovrebbe essere reinserito e degradando quella soggettività che dovrebbe evolvere tanto da condividere principi opposti rispetto a quelli che l’hanno indotta a delinquere. Non è, forse, l’esatto opposto della risocializzazione la reclusione in luoghi definiti “se-cretae”, separati cioè dal resto del mondo, oltre che sottratti a ogni tipo di tutela e controllo esterno? «È del tutto illusorio pensare ad una risocializzazione attuata senza o contro l’intervento diretto e concreto dei consociati, o almeno della grande maggioranza di essi e degli enti locali», scriveva Giancarlo Zappa nel 1984, cogliendo il punto di forza delle community sanctions, che nei Paesi anglosassoni hanno dato ottima prova di sé. Non solo così come appare oggi (il contenitore della marginalità sociale e del disagio psichico) ma come strutturalmente è, il carcere non garantisce nessuno. Le vittime restano sempre più sullo sfondo (dal processo all’esecuzione); la sicurezza collettiva non ne trae vantaggio; il condannato, quand’anche non acuisca, in quel degrado, la sua avversione alla legalità, ne esce deresponsabilizzato e incapace di intraprendere un sia pur minimo percorso di reinserimento sociale.

Se la detenzione è essenzialmente spoliazione (di libertà, di affetti, di relazioni, di possibilità), essa non può tuttavia degenerare in un processo di reificazione, contrario a quel “senso di umanità” e a quella tensione rieducativa imposta dalla Costituzione, che rifiuta ogni visione deterministica in favore di un’irrinunciabile scommessa razionale sull’uomo. Un processo di spoliazione incapace di produrre reinserimento sociale del detenuto, adesione ai principi della convivenza civile e, quindi, di garantire la sicurezza collettiva impedendo o almeno riducendo la recidiva.

Per questo il carcere va sostituito non solo nei fatti ma anche “sulla carta”, valorizzando la funzione rieducativa che deve permeare di sé l’intera vicenda penale: nel suo «contenuto ontologico, l’accompagna(..) da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (Corte costituzionale, sentenza 313/90).

Il decalogo

La finalità rieducativa deve connotare, così, non solo le modalità di esecuzione della pena irrogata (che devono favorire il più possibile il reinserimento sociale), ma anche la scelta della sanzione da parte del giudice (che deve ricorrere a quella limitativa della libertà solo ove ogni altra prevista dalla legge sia inadeguata) e via via, a ritroso, la stessa definizione legislativa della tipologia di sanzioni previste per i vari reati, privilegiando il più possibile quelle che diano la possibilità concreta di poter rifiutare, consapevolmente e responsabilmente, l’illegalità. Ed ecco allora un ragionevole decalogo per un progressivo superamento del carcere, con la maggiore sicurezza per tutti che ne conseguirà:

1) depenalizzare, salvo per le violazioni più gravi di diritti e interessi fondamentali, tutto ciò che è possibile;

2) cancellare la “pena di morte occulta” (come Papa Bergoglio ha definito l’ergastolo) e ridurre le pene detentive;

3) diversificare il sistema delle pene, rendendo il carcere un’extrema ratio cui ricorrere solo nei casi di eccezionale gravità;

4) concentrare il processo penale su fatti realmente meritevoli di sanzione, anche attribuendo la capacità di estinguere il reato ad azioni (riparative, risarcitorie, ecc.) prestate dall’imputato in favore della vittima o della collettività, estendendo ulteriormente le previsioni in questo senso della  “riforma Cartabia”;

5) ammettere la custodia cautelare solo in presenza di spiccata pericolosità dell’imputato, imponendo negli altri casi misure non detentive, di natura interdittiva, prescrittiva, pecuniaria;

6) potenziare al massimo le alternative al carcere, così da offrire a ogni detenuto una reale opportunità di reinserimento sociale;

7) garantire l’effettività dei diritti fondamentali dei detenuti e superare il “carcere duro” e i vari circuiti penitenziari differenziati;

8) umanizzare il carcere per quanto riguarda i luoghi e le funzioni che sopravviveranno alla sua abolizione;

9) mai più bimbi e minori in carcere: per questo alle madri di bambini sotto i 10 anni vanno riconosciuti sempre la sospensione dell’esecuzione della pena, l’assegnazione a case-famiglia e istituti analoghi;

10) garantire che nei confronti degli autori di reato affetti da disagio psichico, le misure di sicurezza detentive abbiano contenuto realmente riabilitativo.

Dovremmo, in altri termini, promuovere sanzioni che, più e meglio di quelle detentive, responsabilizzino il condannato, gli consentano di porre rimedio alle conseguenze del reato (così soddisfacendo anche le esigenze della vittima) e di acquisire consapevolezza e rispetto per i principi fondativi di una società democratica. Dovremmo, insomma, iniziare a pensare – come scriveva Angela Davis – il “reato” come un “torto” e il “reo” come un debitore, il cui dovere umano e giuridico sia assumersi l’onere della riparazione e del rispetto delle regole che si è data la comunità. (A. Davis, “Aboliamo le prigioni”, Minimum Fax, 2022). È forse questo quel «qualcosa di meglio del diritto penale» (e certamente del carcere) cui alludeva Gustav Radbruch, nel bel saggio sull’ingiustizia legale. Che potrebbe oggi, benissimo, dare il titolo a una riflessione sul senso della pena e dell’istituzione penitenziaria.

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