Per entrare a Venezia si dovrà pagare il biglietto
Per entrare a Venezia si dovrà pagare il biglietto. Il Comune è infatti stato autorizzato ad applicare, per l’accesso alla città lagunare dei non residenti e “con qualsiasi vettore” un contributo fino a 5 euro che andrà a sostituire la tassa di soggiorno.
La misura, stabilita nella manovra finanziaria, è valida non solo per la Città antica, ma anche per le isole minori delle laguna.
Anche un turista che si recherà a Venezia per una sola giornata dovrà quindi pagare 5 euro. Chi invece ha una camera d’albergo prenotata, e sulla quale grava una tassazione di 5 euro a notte, non dovrà pagare ulteriori somme per entrare nella Città antica.
Il ticket sarà simile a quello che viene applicato in altre località turistiche come l’isola d’Elba. Inserito nel maxi emendamento approvato al Senato, una volta ricevuto il via libera dalla Camera dovrà essere poi ratificato dal Consiglio comunale di Venezia.
Il biglietto d’ingresso, ribattezzato “tassa di sbarco”, è un’imposta equivalente alla tassa di soggiorno ma indirizzata ai turisti “pendolari”, quelli che arrivano quindi a Venezia in giornata, senza pernottarvi.
La “tassa di sbarco” a Venezia non dovrebbe essere fissa: a seconda dei periodi dell’anno potrebbe variare tra i 2,50 e i 5 euro. Ma il Comune ha anche facoltà di farla salire fino a 10 euro per i turisti “pendolari” in particolari occasioni: e subito la mente corre al periodo del Carnevale.
Il contributo dovrebbe essere inserito come “tassa” attraverso il biglietto di trasporto con il quale il turista arriverà in laguna: prezzo maggiorato, quindi, per treno, autobus o nave da crociera. Spetterà alle aziende private riscuotere e versare l’importo alle casse comunali.
Il ticket, secondo quanto dichiarato dal sindaco Luigi Brugnaro, servirà inoltre a monitorare l’arrivo dei turisti in città e sarà, dopo i tornelli, un ulteriore strumento del controllo dei flussi in laguna.
Ticket Venezia, cosa dice l’emendamento
“La disposizione autorizza il Comune di Venezia ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori”, si legge nell’articolato.
“Inoltre, l’importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro. Si rammenta che l’imposta di soggiorno è stata introdotta dal decreto legislativo 23 del 2011, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. L’imposta è prevista dall’art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in 5 euro”.
È previsto che “i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori in alternativa all’imposta di soggiorno possono praticare il contributo di sbarco fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l’isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali”.
Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, “può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari”.
L’obiettivo, viene spiegato, è di “offrire all’amministrazione comunale di Venezia la facoltà di uno strumento dalla duplice finalità: per un verso, potrebbe portare all’incremento del gettito dagli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive”.
Per altro verso, “la misura fiscale potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l’accesso delle cosiddette grandi navi alla zona lagunare. Inoltre essa, nel far rinvio all’imposta di soggiorno prevista per il solo comune di Roma (Roma Capitale), in materia di concorso dei comuni al rispetto del Patto di stabilità, eleva a 10 euro l’importo massimo di entrambe le misure”.