Sara Tommasi, assolto ex agente: “Alterata, ma non fu violenza sessuale”
Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui è stato assolto Fabrizio Chinaglia, accusato di stupro, cessione di droga ed estorsione ai danni della showgirl
Fabrizio Chinaglia, l’ex agente di Sara Tommasi, è stato assolto dall’accusa di aver violentato la sua cliente perché, nonostante lei fosse in condizioni di “inferiorità psichica” e “palesemente alterata”, le prove sono “fragili e indimostrate” e le dichiarazioni “a tratti inverosimili”.
Sono queste le motivazioni della sentenza, depositate il 12 ottobre 2018, con cui a luglio il Tribunale di Milano ha assolto da tutte le accuse l’agente di Lecco,.
I giudici Zamagni, Santangelo e Secchi hanno riconosciuto che la showgirl nel 2013, a causa dell’abuso di cocaina, non fosse lucida, ma anche se l’ex agente potrebbe aver abusato “delle sue condizioni di scarsa lucidità mentale”, le dichiarazioni della donna sono “prive di precisione e costanza”.
Chinaglia era imputato per aver approfittato delle condizioni di “inferiorità psichica” di Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse.
Per il Tribunale, Chinaglia “era certamente al corrente delle precarie condizioni psichiatriche di Sara”. Agli atti, però, ci sono sms tra i due “dall’inequivoco contenuto sessuale” che “non possono che corroborare la versione” dell’imputato.
Il pm aveva chiesto 8 anni per l’imputato, difeso dal legale Giuliana Casti, per diversi reati, tra i quali la violenza sessuale, la cessione di droga e l’estorsione.
Secondo l’accusa, tra agosto e settembre 2013 Chinaglia aveva ceduto cocaina alla ragazza prima in un hotel a Milano e poi in un ostello e per costringerla ad assumere droga, sempre stando a quella che era l’ipotesi d’accusa, l’uomo l’avrebbe anche colpita alla testa.
Avrebbe poi approfittato delle psicosi e del suo disturbo borderline per costringerla a fare sesso. L’uomo era anche accusato di essersi fatto consegnare un assegno di 20 mila euro.
Nella sentenza si legge che “delle violenze fisiche lamentate dalla Tommasi anche per costringerla a consumare rapporti sessuali” non c’è “alcun concreto riscontro, né a livello di certificati medici, né a livello testimoniale”.
La firma di quell’assegno poi ha “una causa lecita, essendo ragionevole ritenere che il Chinaglia si facesse retribuire”, nel suo ruolo di agente che aveva il compito di “ripulire” l’immagine pubblica della showgirl.
Chiamato a testimoniare al processo, anche Fabrizio Corona aveva confermato “l’attività lavorativa” di agente di Chinaglia, confermando la sua versione.