Reddito e pensione di cittadinanza 2019 per invalidi civili: requisiti e novità
REDDITO DI CITTADINANZA INVALIDI – Il decretone contente il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni Quota 100 ha ricevuto il via libera del Senato il 27 marzo 2019. Tale passaggio, con il voto sugli emendamenti, ha apportato delle modifiche (qui abbiamo spiegato quali sono nel dettaglio) al sussidio, alcune riguardanti i nuclei familiari dove sono presenti disabili.
Dal 6 marzo è possibile inviare le domande per il reddito di cittadinanza online con credenziali Spid o recandosi in un Caf o in un ufficio postale.
Vediamo qui di seguito, anche alla luce delle ultime novità, i requisiti per quanto riguarda quei nuclei familiari con presenza di persone disabili.
Reddito di cittadinanza invadili | I requisiti
I titolari di invalidità civile possono fare richiesta del RdC se soddisfano determinati requisiti, quali:
- essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
- mantenere la residenza per tutta la durata del sussidio
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (fino a 7.500 euro se ci sono componenti con disabilità).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro
Sempre per quanto riguarda i requisiti, ci sono delle eccezioni per quanto riguarda i titolari di disabilità. Se infatti un richiedente non titolare di disabilità per poter ottenere il RdC non deve aver immatricolato veicoli nei 6 mesi precedenti la richiesta e autoveicoli di cilindrata superiore ai 600 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore ai 250 cc nei due anni precedenti, i titolari di legge 104 sono esentati da tale divieto.
Alla luce delle ultime novità introdotte con il passaggio del “decretone” in Parlamento, peraltro, grazie a una modifica della scala di equivalenza i nuclei familiari numerosi e con membri disabili hanno la possibilità di ricevere con il sussidio fino a 50 euro in più al mese.
Reddito di cittadinanza invadili | Tutte le deroghe previste
Se il RdC prevede un vero e proprio percorso per i richiedenti maggiorenni disoccupati – o non occupati perché in procinto di conseguire un titolo di studio – i quali si impegnano a sottoscrivere un Patto per il Lavoro, sono però previste delle eccezioni per:
- I componenti che si occupano di minori di tre anni o di altri componenti con gravi disabilità o non autosufficienti (i cosiddetti “caregivers” familiari)
- I componenti con disabilità
Inoltre, la sottoscrizione del Patto per il Lavoro prevede la presentazione al beneficiario di tre offerte lavorative che vengono ritenute attinenti alle sue competenze: di queste una dovrà essere accettata entro 12 mesi dall’ottenimento del reddito. Nei 6 mesi successivi, invece – il reddito di cittadinanza viene erogato per 18 mesi prorogabili dopo un mese di sospensione – diventa obbligatorio accogliere la prima proposta lavorativa, pena la revoca del sussidio.
Per quanto riguarda queste offerte di lavoro, sono stati stabiliti dei limiti sulla distanza della sede lavorativa. Essa deve essere:
- Inferiore ai 100 km per la prima offerta di lavoro ricevuta
- Inferiore ai 250 km per la seconda offerta ricevuta
- Entro i confini nazionali, per la terza offerta lavorativa ricevuta
Per quanto riguarda i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di componenti disabili, però, la sede delle offerte lavorative non potrà in ogni caso superare i 100 km (o i 100 minuti di mezzi pubblici) per i primi due anni e i 250 km superato questo periodo. Stesso discorso per i nuclei familiari con minori a carico.