Perché la Consulta ha parzialmente bocciato l’Italicum
Depositate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale. L'invito al legislatore: garantire maggioranze omogenee sia alla Camera che al Senato
La Corte costituzionale ha depositato il 9 febbraio le motivazioni della sentenza con la quale il 25 gennaio ha sancito la parziale illegittimità dell’Italicum, la legge approvata dal governo Renzi per la Camera dei deputati che prevedeva, in origine, un sistema maggioritario a doppio turno, un premio di maggioranza e collegi plurinominali con capilista bloccati.
Dal testo di 99 pagine, firmato dal presidente della Corte Paolo Grossi e dal giudice relatore Nicolò Zanon, emergono quattro indicazioni principali. Innanzitutto, la bocciatura del ballottaggio nelle modalità previste dall’Italicum, che in caso di secondo turno dava al partito vincitore 340 seggi, indipendentemente da una soglia minima di voti.
Secondo la Consulta, questa modalità di attribuzione rappresenta una “lesione” della Costituzione, perché consente a partiti anche relativamente piccoli di ottenere la maggioranza di parlamentari. La Corte spiega infatti che “il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità”. Con l’Italicum, “una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”.
L’altro punto riguarda il premio di maggioranza. L’Italicum prevede l’assegnazione di un premio che attribuisce 340 seggi alla lista che supera il 40 per cento dei voti. Secondo i giudici, questa soglia “non è irragionevole”, ed è dunque salvo il principio maggioritario, finalizzato a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività “con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale”.
L’altro importante nodo sciolto dalla Consulta è quello dei capilista bloccati. Secondo la Corte, il principio non viola la Costituzione ed è pienamente legittimo. Innanzitutto perché le liste dei candidati sulla scheda sono brevi e l’elettore può consapevolmente scegliere chi dare il suo voto, ma anche perché la carta costituzionale assegna un ruolo fondamentale ai partiti, ruolo che si può esprimere anche presentando dei capilista “bloccati” agli elettori.
Per la Corte resta valida anche la norma dei collegi plurinominali, dunque delle multicandidature, ma i togati hanno giudicato “illegittima” la possibilità del candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Carta, infatti, prevede che il voto deve essere “uguale”, e dunque non può essere il candidato a decidere chi rappresentare. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta, stabilito dall’Italicum, ma nella sentenza la Consulta sottolinea che questa non è la norma più adeguata, invitando il legislatore “a sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.
E al legislatore la sentenza dà una ulteriore, importante indicazione, volta a garantire maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento. A tutt’oggi, infatti, anche dopo la parziale bocciatura dell’Italicum, per Camera e Senato sussistono due meccanismi elettorali disomogenei: per la camera dei deputati, la legge di risulta uscita fuori dalla sentenza della Consulta, mentre per eleggere i senatori vige ancora il sistema proporzionale, il cosiddetto Consultellum.
La Costituzione “non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”, si legge nella sentenza della Consulta.
La Corte precisa anche che con le correzioni imposte all’Italicum sarebbe perfettamente legittimo andare subito al voto. La legge di risulta, infatti, è “suscettibile di immediata applicazione”, dunque non c’è alcun vuoto normativa sui sistemi elettorali.
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