Legittima difesa, approvati alla Camera i 5 articoli “cardine” della riforma: cosa cambia
La Camera ha votato a favore dei primi articoli della riforma della legittima difesa. Il governo accelera, quindi, su uno dei cavalli di battaglia della Lega. E Matteo Salvini già festeggia: “Domani approviamo la riforma”.
Il via libera, nella prima giornata di votazione, riguarda i primi articoli, quelli “cardine” della riforma voluta dal Carroccio. Ecco, nel dettaglio, cosa cambia nei primi 5 articoli.
Riforma legittima difesa, approvato l’articolo 1: cosa cambia
Con il via libera al primo articolo della riforma della legittima difesa viene così modificato l’articolo 52 del codice penale, che disciplina appunto la difesa legittima: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.
L’articolo approvato è uno dei cardini dell’interno provvedimento targato Lega, in quanto dispone in sostanza che “la difesa è sempre legittima”.
La norma va a modificare l’articolo 52 del codice penale e prevede che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra offesa e difesa.
Non solo. La nuova norma riconosce la legittima difesa anche di fronte alla semplice “minaccia dell’uso di armi”. I voti a favore sono 372, i voti contrari 102.
“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
“Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Riforma legittima difesa, approvato l’articolo 2: cosa cambia
Via libera dell’Aula della Camera all’articolo 2 della riforma della legittima difesa.
I voti a favore sono 378, i contrari 103.
L’articolo 2 modifica il 55 del codice penale sull’eccesso colposo. L’articolo inserisce tra le cause di non punibilità chi si è difeso in “stato di grave turbamento”.
Con l’approvazione dell’articolo 2, il codice penale, all’articolo 55 che disciplina l’eccesso colposo, viene così modificato, introducendo un nuovo comma.
“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
“Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Di fatto, quindi, viene riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilità di chi si difende, se lo ha fatto in stato di “grave turbamento”.
Riforma legittima difesa, approvato l’articolo 3: cosa cambia
Via libera dell’Aula della Camera all’articolo 3 della riforma della legittima difesa.
I voti a favore sono 368, i contrari 100.
L’articolo va a modificare il 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena.
La modifica prevede che, nel caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Riforma legittima difesa, approvato l’articolo 4: cosa cambia
Via libera dell’Aula della Camera all’articolo 4 della riforma della legittima difesa.
I voti a favore sono 373, i contrari 99.
L’articolo va a modificare il codice penale all’articolo 614, aumentando le pene per la violazione di domicilio.
L’attuale articolo dispone: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Con la modifica approvata vengono così aumentate le pene: “Da uno a quattro anni” e “da due a sei anni”.
Riforma legittima difesa, approvato l’articolo 5: cosa cambia
Via libera dell’Aula della Camera all’articolo 5 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono 366, mentre i contrari sono 100.
L’articolo approvato va a modificare l’articolo 624 bis del codice penale, inasprendo le pene per il furto in abitazione e il furto con strappo.
Queste le modifiche.
Le parole “da tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “Da quattro a sette anni”; le parole “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” sono sostituite dalle seguenti: “Da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.