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Agente infiltrato, Daspo: come funziona davvero la legge anticorruzione del governo M5s-Lega

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La legge "spazza-corrotti" presenta diverse problematiche applicative. Ecco quali sono

Il 16 gennaio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge anticorruzione n. 3/2019, dal titolo “Misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”.

La legge consta di un solo articolo e di ben 30 commi; le misure di lotta e di contrasto alla corruzione entreranno in vigore dal 31 gennaio 2019, fatta eccezione per l’istituto della prescrizione, la cui sospensione dopo le pronunce di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, si avrà a partire dal 1° gennaio 2020.

Il governo giallo-verde già lo scorso autunno annunciava l’inasprimento del trattamento sanzionatorio penale per mezzo della legge “spazza-corrotti”.

Mercoledì scorso lo stesso Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in seduta parlamentare, è stato contestato dai suoi onorevoli colleghi, mentre sosteneva che “la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede a occhio nudo e si vede ogni volta che, dopo un terremoto, crolla una scuola o un ospedale. Dietro quel crollo non c’è solo un evento naturale ma si scopre che dietro c’è una mazzetta”.

Immediata la risposta di Giusy Bartolozzi, deputata di Forza Italia, che con l’affermazione “lei ha offeso i cittadini italiani”, ha contribuito ad accendere sul tema uno scontro in aula, tanto da dover costringere il presidente Fico a sospendere la seduta.

Cinque minuti dopo, il ministro proseguiva affermando: “Ogni volta che un giovane è costretto a lasciare l’Italia e scappa dal nostro paese, vediamo un giovane che non crede al nostro paese perché lo ritiene corrotto, dove la meritocrazia è stata ammazzata”.

Eppure se dai banchi dell’opposizione si è sollevato il grido di “buffoni, buffoni”, in risposta all’intervento di Bonafede, una ragione ci deve essere.

Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius? Essendo l’uomo un animale sociale, usando un’espressione aristotelica, si deduce la necessità di creare delle regole giuridiche.

Senza però, come nel caso del delitto di corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), porre in essere un accordo illecito– il cd. pactum scleris- atto a ledere il bene giuridico della correttezza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Il presente contributo intende analizzare la riforma del settore rilevando in concreto la sussistenza di problematiche applicative tali da rischiare di rendere vana ed inefficace l’intento di sradicare dal nostro paese il fenomeno corruttivo.

COSA PREVEDE LA LEGGE

a) La misura del Daspo

La legge spazza-corrotti interviene dopo altre due recenti modifiche operate nell’ambito della corruzione: si pensi alla legge Severino, n. 190 del 2012 approvata nella XVI legislatura, o alla legge Grasso, n. 69 del 2015 approvata nella XVII legislatura.

La funzione del nuovo disegno di legge consiste nel potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, così come si legge nel Dossier del Senato di accompagnamento al progetto legislativo.

In primo luogo, si introduce come pena accessoria l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Questa sarebbe il c.d. Daspo (da D.A.SPO., acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”), misura interdittiva generalmente utilizzata nel nostro ordinamento giuridico per estromettere soggetti socialmente pericolosi dai luoghi delle manifestazioni sportive, come ad esempio le partite di calcio negli stadi, al fine di prevenire e di ridurre fenomeni di aggressioni violente.

In maniera estensiva il legislatore ha inteso trasporre tale misura preventiva nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, introducendo un inasprimento della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

In particolare viene modificato l’art. 32 quater del Codice Penale, che disciplina i casi nei quali alla pronuncia di condanna consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione: la norma si riferisce ai reati commessi a danno o a vantaggio dell’attività imprenditoriale.

La sanzione dell’interdizione perpetua comporta l’estromissione del soggetto da qualsiasi attività inerente l’esercizio di pubbliche funzioni. L’attributo della accessorietà inerisce alla eventuale pronuncia di condanna emessa dal Giudice penale, in sede di accertamento per la sussistenza di un fatto di reato.

Bisognerà quindi aspettare in sede di giudizio l’espletamento dell’intero processo penale. Tuttavia, l’imprenditore, se punito soltanto nella veste di persona fisica, potrà essere velocemente sostituito dall’impresa in cui presta la propria attività lavorativa, eludendo del tutto l’efficacia della legge spazza-corrotti.

Viceversa, in applicazione del D.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, si evince nella nuova legge che l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione è soltanto temporanea, con una sanzione minima compresa tra i 4 e i 7 anni, e tra i 2 e i 4 anni, in relazione alle qualità che ineriscono il soggetto, se posto rispettivamente in funzioni di rappresentanza o in posizione apicale.

L’incapacità a contrarre definitivamente con la pubblica amministrazione costituisce una importante misura afflittiva, tale da rendere il legislatore anch’esso responsabile su un settore come quello dell’imprenditoria.

Si deduce pertanto l’intento del tutto preventivo e deterrente del Governo al fine di arginare il fenomeno corruttivo.

Al contempo la nuova legge spazza-corrotti introduce all’interno del nostro Codice Penale anche una speciale causa di non punibilità, prevista dal nuovo art. 323-ter, qualora il reo eserciti una sorta di ius poenitendi – il c.d. diritto di pentirsi – entro quattro mesi dal compimento del fatto di reato, se prima di avere notizia dello svolgimento di indagini in relazione a tali fatti, decida in autotutela di denunciarsi spontaneamente, fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

L’eventuale collaborazione con le Autorità competenti esclude quindi qualsiasi punibilità in ordine al fatto di reato commesso, entro il termine perentorio di quattro mesi, in particolare riguardo ai delitti di corruzione e di induzione indebita.

Il comma 2 del nuovo art. 323-ter individua ulteriori presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità al fatto commesso dal pubblico ufficiale, dall’incaricato di un pubblico servizio o dal trafficante di influenze illecite: questi soggetti devono infatti mettere a disposizione l’utilità percepita o, se questo è impossibile, mettere a disposizione una somma di denaro di valore equivalente; oltre a dover fornire elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell’utilità.

In entrambi i casi, occorre che la messa a disposizione dell’utilità o l’indicazione di elementi utili sia effettuata entro 4 mesi dal fatto.

b) Il nuovo agente infiltrato

Espunta dal disegno di legge l’idea dell’agente provocatore, per evidenti profili di illegittimità costituzionale, nonché di contrasto con la normativa CEDU, viene utilizzata estensivamente dal legislatore l’ipotesi di agente sotto copertura nei reati contro la pubblica amministrazione, di cui alla legge n. 146/2006.

L’agente sotto copertura viene utilizzato nel nostro ordinamento giuridico al fine di reprimere reati a carattere associativo di tipo stabile, come l’associazione di stampo mafioso o a delinquere, ad esempio.

Fattispecie che prevedono la necessaria compresenza di più soggetti che apportino contributi di carattere morale e materiale alla c.d. societas sceleris.

Nel Dossier del Senato si evincono le complessità applicative di tale misura, in modifica della suindicata legge, di cui all’art. 6.

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono infatti non punibili in ordine ai fatti di reati commessi, limitandosi nelle fattispecie incriminatrici come la corruzione o l’induzione indebita a dare o promettere utilità, a dover fornire prove utili della colpevolezza del soggetto corrotto.

A pena di inutilizzabilità della prova, in caso di induzione alla commissione del fatto di reato oggetto di imputazione, il legislatore ha fornito quindi il perimetro di liceità della condotta dell’agente sotto copertura al fine di non configurare una norma in contrasto con il diritto all’equo processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, qualora l’agente provocasse egli stesso il fatto di reato, sarebbe assoggettato a pena, rendendo del tutto inutilizzabile la prova acquisita, estromessa quindi dal libero convincimento del giudice all’interno del proprio decisum.

In concreto il giudice non potrebbe mai punire per corruzione quel soggetto, corrotto per mano dello stesso corruttore. La ratio legis del reato di corruzione, fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, consiste proprio nel rendere punibile quell’accordo, il c.d. pactum sceleris posto in essere necessariamente da due soggetti.

Se l’agente infiltrato proponesse egli stesso una tangente al pubblico funzionario, o all’esercente una pubblica funzione, si configurerebbe un reato impossibile, rendendo del tutto vana l’intenzione di prevenire e punire il fenomeno corruttivo nel nostro Paese.

Le prove utili della colpevolezza del corrotto dovrebbero essere del tutto esterne ai due soggetti, corrotto e corruttore, che in tale fattispecie incriminatrice sono necessariamente due. E non uno.

In conclusione, l’inasprimento delle pene introdotto dalla nuova legge spazza-corrotti ha inteso arginare il fenomeno corruttivo, aumentando le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione assoggettate alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, oltre all’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Nel bilanciamento con il fine repressivo, viene in rilievo l’intento di perdonare i cosiddetti pentiti in ordine ai fatti illeciti commessi, sia in qualità di soggetti privati, che di imprese.

In caso di tempestiva autodenuncia, sono infatti resi non punibili. Il fine rieducativo della pena, altrimenti, se posto a cardine del nostro sistema penale, sarebbe del tutto reso vano.

Si legge nelle righe dell’agente infiltrato critici intenti di politica criminale, atti a punire più l’intento criminoso che il fatto di reato stesso, in violazione del principio di materialità, per il quale è punibile il fatto oggetto di reato.

Il diritto penale a base soggettivistica è proprio dei sistemi autoritativi atti a punire il mero intento criminoso, oltre a disciplinare il reato come violazione di un mero dovere di obbedienza alle norme statuali.

Ma si sa, queste sono scelte di politica criminale che in futuro, se poste in lesione di diritti fondamentali, saranno sottoposte al vaglio di legittimità della stessa Corte Costituzionale.

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