15 violenze sessuali ogni giorno in Italia: come è punito questo reato?
Il numero dei reati commessi è alto. Le pene sono adeguate? Tutto quello che c'è da sapere sulla violenza sessuale nel nostro paese
L’Italia degli stupri e delle violenze sessuali? A guardare i numeri sembrerebbe di sì. Sono 23mila i casi in Italia, nel quinquennio 2014-2010: soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. Un caso su quattro riguarda minori, con una media di 15 violenze al giorno.
Se il numero dei reati commessi contro le donne resta alto, le pene, con un lento decorso legislativo, sono state decisamente inasprite anche se per i sondaggi una buona parte di italiani chiede punizioni più severe. La violenza sessuale in Italia è punita con la reclusione dai 6 ai 12 anni; se allo stupro segue la morte della vittima la legislazione prevede l’ergastolo.
A febbraio saranno trascorsi esattamente 20 anni dall’approvazione della legge sulla violenza sessuale in Italia, la numero 66 del 15 febbraio 1996.
Ecco tutto quello che c’è da sapere:
La rivoluzione del 1996
Nel 1996 le fattispecie di “violenza carnale” e di “atti di libidine violenti” furono ridefinite nell’unico concetto di violenza sessuale e traslate a quelli contro la libertà personale. Fino a quel momento il codice Rocco, approvato sotto il regime fascista, prevedeva che la violenza sessuale fosse un reato contro la morale pubblica.
Con l’introduzione della legge 66 le condotte dolose diventavano reati contro la persona, eliminando la distinzione fra atti di libidine violenta e violenza carnale. Oggi sono disciplinati dal codice penale all’articolo 609 bis.
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”, afferma la legge. Il legislatore, disciplinando il reato di violenza sessuale ha articolato due fattispecie principali: la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione.
Violenza sessuale per costrizione può essere con costrizione violenta, quando il comportamento del violento supera la resistenza della vittima. Non è necessario che vi sia la prova di una lotta estrema con evidenti segni sul corpo della vittima. La violenza per costrizione può verificarsi anche quando la vittima, per paura di estreme conseguenze per la propria vita o quella di persone vicine, abbia deciso di “assecondare il violentatore”, al fine di terminare una fase angosciosa e insopportabile.
Violenza sessuale per induzione avviene quando la vittima non è in grado di resistere, o si trova in una condizione di inferiorità fisica o psicologica, come quella di sudditanza
Quali condanne e aggravanti sono previste
Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da 6 a 12 anni, nei casi di minore gravità la pena è ridotta da 2 a 6 anni. Fino al 1996 la violenza era punita con la reclusione da 3 a 10 anni.
Con l’approvazione bipartisan del Senato, il 22 aprile 2009, veniva approvato il decreto sulla sicurezza che conteneva le aggravanti per le violenze sessuali, il reato di stalking e il turismo sessuale.
Il 14 luglio 2009 la Camera ha approvato la proposta di legge sull’inasprimento delle pene previste in materia di violenza sessuale. Nel nuovo testo le pene previste vanno da 5 a 10 anni, con un’aggravante – con reclusione da 6 a 15 anni – se la violenza è contro un minore di 14 anni.
• Reclusione dai 7 ai 15 anni – L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni; nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile.
Se il reato è commesso da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera.
• Reclusione fino a 16 anni – Se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.
La violenza sessuale di gruppo è punita con la reclusione da 7 a 16 anni. Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a 12 anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave. Se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a 15 anni.
Cosa dicono i numeri
Secondo un’indagine realizzata dall’istituto Demoscopika e diffuso a marzo 2016 i casi di violenza sessuale in Italia sono 23mila, di cui uno su quattro con vittima minorenne. Lombardia e Lazio si confermano i territori dove avvengono, in valore assoluto, il maggior numero di reati, rispettivamente 2.935 e 1.640 casi.
Secondo questi dati in Italia avvengono 15 violenze sessuali al giorno. Ben 7 vittime su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale consumati in Italia, nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68 per cento dei casi, seguite da romene con il 9,3 per cento, da marocchine con il 2,7 per cento e da albanesi con lo 0,5 per cento.
Sempre secondo i dati di Demoscopia, sono oltre 6 milioni, pari al 12 per cento del campione intervistato, gli italiani che si sono dichiarati favorevoli all’introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che per gli uomini.
Questo orientamento è confermato anche da altre due modalità di risposta che hanno raccolto ben il 33,1 per cento del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione chimica, pene più severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1 per cento) e l’istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza delle donne (9 per cento).
Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali “misure di protezione per le donne che denunciano violenza” (20,2 per cento), “aiutare le donne a non sentirsi in colpa” (12,3 per cento), “creazione e sostegno dello Stato dei centri antiviolenza” (9,8 per cento) e “campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica” (8,9 per cento).