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Home » News

Perché la riforma costituzionale di Renzi è diversa da quella di Berlusconi del 2006

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Molti osservatori hanno paragonato la riforma su cui gli italiani voteranno il 4 dicembre a quella di Berlusconi del 2006

“La riforma costituzionale ricalca quella di Silvio Berlusconi” ha commentato lo storico dell’arte Salvatore Settis, che fa eco all’ex primo ministro Massimo D’Alema, che in più occasioni ha notato come a suo avviso la riforma costituzionale approvata nel 2016 su iniziativa del governo Renzi abbia numerosi punti in comune con quella approvata nel 2006 su iniziativa del governo Berlusconi.

La riforma del 2006, ricordiamo, venne approvata a maggioranza assoluta dal parlamento e, non avendo raggiunto la maggioranza qualificata, venne sottoposta a referendum costituzionale e respinta dai cittadini con oltre il 61 per cento dei voti contrari, non entrando dunque mai in vigore.

La riforma del 2016, il Ddl Boschi, è stata approvata anch’essa a maggioranza assoluta e sarà sottoposta a referendum il prossimo 4 dicembre.

Per quanto entrambe le riforme pongano, tra le varie questioni, il superamento del principio vigente dal 1948 in Italia del bicameralismo paritario per cui camera e senato hanno gli stessi poteri, le due riforme sono molto diverse sia a livello di contenuto che a livello di metodo.

Proprio per confutare questa teoria, che vede come portavoce anche figure molto autorevoli, abbiamo fatto un’analisi nei diversi punti delle due riforme.

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO E NUOVO SENATO

Per quanto sia la riforma del 2006 che quella del 2016 aspirino a porre fine al bicameralismo paritario e a trasformare il senato in camera di rappresentanza degli enti locali, nel 2006 questa camera avrebbe dovuto occuparsi anche di legiferare sui temi in cui le regioni hanno competenze in concorrenza con lo stato.

Questo principio, invece, viene completamente eliminato nella riforma del 2016, che abolisce completamente la concorrenza tra leggi regionali e leggi nazionali.

La riforma nel 2016 attribuisce alla sola camera dei deputati il ruolo di unico ramo del parlamento che dà e toglie la fiducia a un esecutivo. In caso di caduta di un governo, essa rimarrebbe sovrana e potrebbe sostenere un altro incarico di governo formando una nuova maggioranza.

LEGGI ANCHE: Cosa prevede il referendum costituzionale

Questo fatto non avveniva in alcun modo nel 2006, dal momento che in caso di sfiducia all’esecutivo, si sarebbe necessariamente andati a nuove elezioni a meno che la sola stessa maggioranza uscita vincente dalle elezioni non avesse trovato l’accordo su un nuovo esecutivo.

La riforma del 2016, inoltre, prevede che le modifiche alla Costituzione debbano essere approvate da entrambe la camere.

A livello di composizione, inoltre, la riforma del 2006 avrebbe ridotto i deputati da 630 a 518 e dei senatori da 315 a 252, mentre quella del 2016 lascerebbe invariato il numero di deputati a 630 e ridurrebbe invece i senatori da 315 a 100. In generale, nel 2006 i parlamentari sarebbero scesi da 945 a 770, mentre nel 2016 dovrebbero scendere da 945 a 730.

Stando alla riforma del 2016, inoltre, i consiglieri regionali e i sindaci che andrebbero a formare il nuovo senato, non riceverebbero alcuno stipendio oltre a quello che percepiranno per il loro ruolo nelle autonomie locali.

DEVOLUTION E AUTONOMIE LOCALI

L’altro tema principale della riforma del 2006 era quello della cosiddetta “devolution”, uno dei cavalli di battaglia della Lega Nord, che componeva insieme a Forza Italia, Alleanza Nazionale e l’Unione di Centro lo zoccolo duro della maggioranza di governo che approvò tale riforma.

Questo principio, di chiara impronta federalista, avrebbe portato a dare potestà legislativa esclusiva alle regioni in materia di polizia amministrativa, scuola e organizzazione sanitaria. Inoltre, il presidente della Repubblica sarebbe stato definito dalla Costituzione “garante dell’unità federale della Repubblica”.

A questa impronta marcatamente federalista si contrappone in modo netto la riforma approvata nel 2016, che anzi è accusata da molti suoi detrattori di accentrare notevolmente i poteri regionali sullo stato.

Essa prevede infatti, oltre all’abolizione delle provincie, l’abolizione della legislazione concorrente tra stato e regioni – il principio per cui esistono alcune materie su cui lo stato e le regioni possono legiferare in concorrenza tra di loro – e per le regioni vengono ridotte le materie di competenza esclusiva rispetto allo stato.

POTERI DEL PREMIER

La riforma del 2006 avrebbe aumentato in modo notevole i poteri del primo ministro, istituendo il cosiddetto premierato. Il presidente del Consiglio avrebbe potuto sciogliere le camere, un potere che attualmente la Costituzione riserva solo al presidente della Repubblica, revocare ministri e determinarne – anziché coordinarne – l’azione politica. 

Nella riforma del 2016 non viene in alcun modo dato un tale potere al presidente del consiglio.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il ruolo del presidente della Repubblica sarebbe stato fortemente ridimensionato dalla riforma del 2006. Esso non avrebbe più potuto scegliere a chi affidare l’incarico di presidente del consiglio, ma darlo esclusivamente al candidato indicato dalla coalizione vincitrice delle elezioni.

Avrebbe visto fortemente ridimensionato anche il potere di sciogliere le camere, divenuto principalmente di competenza del primo ministro, e che il capo dello stato avrebbe potuto esercitare solo su richiesta del premier o in caso di morte o impedimento permanente del capo di governo.

Il capo dello stato sarebbe inoltre stato definito dalla Costituzione come “garante dell’unità federale della Repubblica”.

Con la riforma del 2016, il presidente della Repubblica non perde nessuno di questi poteri. Inoltre, viene resa molto complessa la possibilità di farlo eleggere da una sola parte politica e senza un accordo trasversale. Oggi infatti il presidente può essere eletto nei primi tre scrutini con una maggioranza dei due terzi dell’assemblea – formata da deputati, senatori e rappresentanti delle regioni – mentre dal quarto scrutinio può essere eletto semplicemente dalla maggioranza assoluta.

La riforma del 2016 prevede che l’assemblea sia formata dai soli deputati e senatori e che, dopo i primi tre scrutini in cui la maggioranza richiesta per l’elezione rimane dei due terzi, dal quarto scrutinio dovrà votare un candidato con una maggioranza dei tre quinti anziché della metà più uno per eleggerlo presidente della Repubblica.

ALTRE MATERIE

La riforma costituzionale del 2016 tocca poi numerosi argomenti che non erano contemplati nel 2006, come l’abolizione del Cnel, l’introduzione dei referendum propositivi, l’abbassamento del quorum dei referendum popolari e la garanzia di discussione delle leggi di iniziativa popolare.

LE DIFFERENZE DI METODO

Se la riforma del 2006 venne approvata in parlamento esclusivamente dalla maggioranza di governo formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, Unione di Centro ed altre formazioni minori, uscita vincitrice dalle elezioni politiche del 2001 e a sostegno dei due governi guidati da Berlusconi succedutisi tra il 2001 e il 2006, l’iter a livello parlamentare della riforma del 2016 è stato più complesso.

Le elezioni del 2013, infatti, non hanno portato alcuna coalizione a riuscire a formare un governo autonomamente. Quando a maggio il parlamento, non riuscendo a trovare l’accordo per eleggere un nuovo presidente della Repubblica, fu costretto a chiedere a Giorgio Napolitano di ricoprire un secondo mandato, egli accettò a patto che il parlamento iniziasse un iter di riforme costituzionali.

In seguito a questo, dette ad Enrico Letta il mandato di formare un governo con il sostegno di Partito Democratico, Popolo della Libertà e la coalizione centrista che aveva sostenuto la candidatura a premier di Mario Monti. Successivamente, il Popolo della Libertà si sciolse e si divise in Nuovo Centrodestra (a sostegno del governo) e Forza Italia (all’opposizione).

L’iter per la riforma costituzionale iniziò effettivamente nel 2014, quando il primo ministro diventò Matteo Renzi, sostenuto dalla stessa maggioranza di Enrico Letta, ed iniziò ad approvarla in parlamento grazie ai voti della maggioranza di governo e di Forza Italia, la quale tuttavia cambiò la propria posizione dopo che il primo ministro ruppe l’accordo con loro nel 2015 in seguito all’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica.

In altri termini, se la riforma del 2006 nasce da una sola parte politica, quella del 2016 nasce da un governo già di per sé di larghe intese, coinvolgendo peraltro settori dell’opposizione.

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