Perché le bollette telefoniche passano da 4 settimane a un mese, e quanto si pagherà
È l'effetto di una legge da poco approvata. Il prezzo annuale dovrebbe restare invariato, ma sia su questo che sulla quantità di minuti e gigabyte disponibili le condizioni delle varie compagnie sono diverse
Molti utenti stanno ricevendo in questi giorni dei messaggi dai propri operatori telefonici in cui si avvisa di un cambiamento delle condizioni contrattuali. Dal 25 marzo infatti, in base alla legge 172/2017 per i servizi di comunicazione elettronica e reti televisive, le tariffe telefoniche si rinnoveranno su base mensile e non più ogni 4 settimane.
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La spesa complessiva annuale non cambierà, i rinnovi in un anno passeranno da 13 a 12 e di conseguenza l’importo di ciascun rinnovo aumenterà dell’8,6 per cento, dal momento che la spesa totale è suddivisa su 12 mensilità e non più su 13.
Le compagnie telefoniche fanno sapere che questo “non comporterà un aggravio di costi per i consumatori”, ma nella realtà non è così. Ogni operatore ha interpretato la legge a modo suo.
Che cos’è l’aumento dell’8,6 per cento
Nella legge c’è scritto che “i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese”.
Ciò significa che il tariffario va calcolato mese per mese, con l’esclusione di promozioni o offerte speciali di breve durata.
Agli operatori sono stati concessi 120 gironi per adeguarsi a queste nuove regole.
Le strade percorribili dalle compagnie sono diverse: c’è chi sceglie di abbassare i minuti e i gigabyte di una tariffa mantenendo lo stesso prezzo, chi aumenta il prezzo del rinnovo mensile per spalmare 13 rate su 12, o ancora chi decide di alzare il prezzo e in parallelo anche minuti e gigabyte.
Per quanto riguarda la Tim, dal 5 marzo per i telefoni mobili, e dal 1 aprile per i fissi, il costo del 13simo rinnovo sarà spalmato su 12 rate, ma cresceranno proporzionalmente anche i minuti, gli SMS e i gigabyte delle promozioni. Alla fine dell’anno i clienti pagheranno in totale esattamente quanto avrebbero pagato in precedenza.
Per quanto riguarda Vodafone, le nuove tariffe dovrebbero partire dalla fine di marzo. Come nel caso di Tim, il 13esimo rinnovo sarà spalmato su 12 rate.
Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro come si comporterà la compagnia per quanto riguarda il numero di minuti e la quantità di traffico dati disponibili, che a quanto si sa al momento potrebbero restare invariati, non adeguandosi quindi alla modifica della tariffa mensile.
Una strategia analoga (stesso importo annuale spalmato su 12 mensilità, ma niente aumento di minuti e traffico dati) dovrebbe essere adottata da Fastweb
Da Wind-Tre, infine, si attendono ancora indicazioni specifiche su eventuali modifiche sulla quantità di gigabyte, minuti e SMS disponibili e sull’importo complessivo da pagare. La compagnia per il momento ha comunicato che il costo dei servizi verrà addebitato su base mensile, non facendo riferimento ad aumenti di prezzo.
Per quanto riguarda i rincari previsti da Tim e Vodafone, il Codacons è intervenuto avanzando il sospetto di un cartello per aggirare la concorrenza che si verrebbe a creare con le nuove soglie e le offerte formulate dalle singole compagnie.
Sulla stessa linea si sono mossi alcuni esponenti del Partito Democratico, che hanno annunciato un ricorso all’Antitrust, sostenendo che l’aumento dei prezzi tradirebbe lo spirito della legge, che punterebbe invece a rimodulare i costi verso il basso seguendo una scansione mensile dei rinnovi e non più su 28 giorni.
Va detto, tuttavia, che la legge non impedisce in alcun modo alle compagnie di aumentare i prezzi dei singoli rinnovi, spalmando quindi il costo della tredicesima “mensilità” sulle 12 ora previste dalla normativa.
Per le compagnie che aumenteranno le tariffe mensili (non quella complessiva annuale, come detto), è comunque fatto salvo il diritto, da parte dell’utente, di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi, da esercitare entro 30 giorni a mezzo raccomandata.