Condannato per aver dato per anni del “finocchio” ad un suo manager
“Erano solo appellativi scherzosi”. Questa la difesa di G. L. R., amministratore delegato di un’azienda (fondata e tuttora presieduta dal padre), all’accusa della sua “condotta vessatoria” relativa agli insulti che, per anni, avrebbe rivolto ad un suo manager.
A non pensarla così, però, i giudici della Cassazione, i quali hanno confermato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso dell’azienda. Tale “condotta vessatoria” – già giudicata tale dal tribunale di Verona prima della presentazione del ricorso – sarebbe stata portata avanti per anni ai danni, appunto, di un dirigente del pastificio, continuamente apostrofato come “finocchio”.
I giudici, che hanno quindi ribadito la condanna per G. L. R., si sono accertati che tale appellativo denigratorio veniva effettivamente con una certa regolarità rivolto all’uomo che, una volta risolto il rapporto di lavoro, ha deciso di denunciare il suo capo. “Dare ripetutamente e pubblicamente del finocchio a un dipendente arreca concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione” ha infatti chiarito la Cassazione.
Ciò quindi, secondo la magistratura, non si riduce ad essere solo “espressione di un clima scherzoso nell’ambiente di lavoro”, come da giustificazione dell’imputato. I suoi legali, infatti, nella loro argomentazione hanno sottolineato come l’appellativo veniva pronunciato anche “in presenza di altri colleghi e in un clima cameratesco” giustificato “dalla mancata reazione del manager alle ingiurie”; di qui, quindi, sarebbe evidente “l’irrilevanza e l’inoffensività della condotta datoriale”.
La Cassazione, trovando infondate tali giustificazioni, ha invece spiegato che il manager non ha mai risposto alle ingiurie proprio perché “in una condizione di inferiorità gerarchica” rispetto all’amministratore delegato. L’uomo, quindi, non ha mai reagito per evitare problemi e per non rischiare il suo posto di lavoro.
I fatti, risalenti al periodo 2001-2007, sono stati dunque ricostruiti dalla magistratura che ha interrogato i colleghi del manager che, con le loro testimonianze, hanno confermato che l’AD era solito rivolgere “sistematicamente” quel tipo di appellativo al suo sottoposto.
L’uomo, che aveva fatto causa all’azienda una volta terminato il rapporto di servizio, aveva infatti lamentato a seguito del trattamento dell’amministratore delegato “stato d’ansia e di stress, pregiudizio alla vita di relazione, alla dignità e alla professionalità”. Il suo risarcimento, disposto dai giudici già dopo il primo e il secondo grado di giudizio, sarà pari a sei mesi di stipendio a cui si aggiungono adesso le spese processuali.