Cosa prevede la nuova legge sulla cittadinanza italiana in discussione al Senato
Il 15 giugno il Senato esamina la nuova legge cittadinanza italiana, che la riconosce in alcuni casi ai bambini nati in Italia da genitori stranieri
La riforma sulla cittadinanza italiana, approvata dalla Camera nel 2015, sarà discussa il 15 giugno 2017 in Senato. Se approvato in via definitiva, il testo garantirà la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli nel nostro paese, ma solo ad alcune condizioni.
In base alla legge attuale, che risale al 1992, si può diventare cittadini italiani per nascita o per acquisizione.
Lo si diventa per nascita se si è figli di almeno un cittadino italiano. Questa forma di acquisizione della cittadinanza viene chiamata “ius sanguinis”. Esiste inoltre la possibilità di essere considerati cittadini italiani se si è nati in Italia da genitori apolidi o ignoti, che non possono quindi trasmettere la cittadinanza ai figli.
Oltre alla cittadinanza per nascita ci sono casi in cui il diritto si può acquisire in un secondo momento. Si può ottenere, per esempio, se si viene adottati da cittadini italiani o se si sposa un cittadino italiano.
La legge del 1992 prevede anche che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, possa diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza. Può fare questa richiesta fino al compimento dei 19 anni.
La riforma in esame si concentra sulla questione dell’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori, figli di immigrati. La proposta prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita, introducendo una sorta di “ius soli temperato” e una nuova forma di ottenimento della cittadinanza a seguito di un determinato percorso scolastico, chiamato “ius culturae”.
Ius soli temperato
Si tratta di una nuova modalità per diventare cittadini italiani per nascita oltre a quelli già elencati (genitori italiani, genitori apolidi o ignoti). In questo caso viene considerato cittadino italiano anche chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, in seguito all’esplicita dichiarazione di voler diventare cittadini italiani.
In questo caso la richiesta di cittadinanza deve essere fatta entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
Se la richiesta non viene inoltrata entro i 18 anni di età, l’interessato può acquisire la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro i 20 anni.
Ius culturae
La riforma prevede un nuovo caso di cittadinanza per acquisizione, in base al quale il minore straniero nato in Italia, o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale, può acquisire la cittadinanza italiana.
Secondo quanto previsto dalla riforma, viene aggiunto un altro caso in cui la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del presidente della Repubblica, oltre a quelli già previsti dalla legge del 1992. Si tratta di uno straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato un intero ciclo scolastico (con il conseguimento del titolo finale), oppure svolto un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.