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I paesi europei in cui il sesso senza consenso è considerato stupro

Immagine di copertina
I paesi d'Europa in cui la legge prevede che il sesso senza consenso è considerato stupro

Di tutti i paesi d'Europa, solo 8 hanno introdotto una legge che definisce stupro il sesso in assenza di consenso. Tutti gli altri sono legati a una definizione di stupro legato alla violenza o alla minaccia. Il quadro:

Solo otto paesi dell’Unione europea hanno una legislazione che definisce come stupro ogni rapporto sessuale senza consenso: Regno Unito, Belgio, Cipro, Lussemburgo, Islanda, Irlanda, Svezia e Germania.

Circa 9 milioni di donne dell’Unione europea sono state violentate dopo aver compiuto 15 anni. A riferire l’impressionante numero è Amnesty International. Gli stupri e le violenze sono trattati in maniera profondamente diversa nei vari paesi.

Tutti gli altri paesi definiscono lo stupro sulla base della forza fisica, la minaccia, la coercizione o l’incapacità di difendersi.

La definizione secondo la quale stupro significa sesso in assenza di consenso non è nuova, ed è stabilita dalla Convenzione di Istanbul. Nonostante il fatto che la Convenzione di Istanbul sia stata ratificata da più di 20 stati europei, la maggior parte di essi deve ancora modificare le loro definizioni legali di stupro.

La Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2014 definisce lo stupro come assenza di consenso, affermando che “il consenso deve essere dato volontariamente” e richiede che tutti i firmatari includano leggi che definiscono lo stupro in quanto tale.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011.

In Italia il 19 giugno 2013, dopo l’approvazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto.

Il trattato ha l’obiettivo di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime e impedire che i colpevoli rimangano impuniti. È stato firmato da 32 paesi.

La Convenzione di Istanbul è stata definita “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza“.

Lo stupro è uno dei reati previsti dalla Convenzione, oltre a violenza psicologica, atti persecutori e stalking, violenza fisica, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzata e molestie sessuali.

La Spagna sta per approvare una nuova legge sullo stupro

In Spagna sta per essere introdotta una nuova legge per contrastare gli stupri. La decisione presa dal governo socialista di Sanchez arriva in risposta a un caso di stupro di gruppo che ha fatto molto scalpore in Spagna, determinando un’ondata di proteste molto forte. La nuova norma prevede il consenso esplicito: se una donna non dice espressamente sì al rapporto sessuale si tratta di violenza.

Nella giurisprudenza spagnola al momento vi è differenza tra l’abuso sessuale e lo stupro. Si parla di stupro solo nel caso in cui vi sia violenza o intimidazione.

Il governo spagnolo vuole invece ribaltare questa concezione, introducendo il principio secondo il quale “sì” significa “sì” e che tutto il resto, incluso il silenzio, significa “no”. In altre parole, il consenso deve essere espresso in modo chiaro.

Un rapporto sessuale senza un consenso esplicito sarà quindi considerato stupro.

“Se una donna non dice espressamente sì, tutto il resto è no”, ha spiegato la vice premier spagnola, Carmen Calvo. “È così che la sua autonomia viene preservata, insieme alla sua libertà e al rispetto per la sua persona e la sua sessualità”.

La proposta segue il modello tedesco e svedese, recentemente adottato, secondo cui il rapporto sessuale, se il consenso non è chiaramente espresso, viene considerato violenza.

La professoressa di diritto dell’università di A Coruña, Patricia Faraldo Cabana, che ha collaborato alla redazione della legge, ha affermato che la proposta comprende il consenso non solo come qualcosa di verbale ma anche tacito, espresso con il linguaggio del corpo.

“Può ancora essere stupro anche se la vittima non resiste”, ha detto. “Se è nuda, partecipa attivamente e si diverte, c’è ovviamente il consenso. Se piange, è inerte come una bambola gonfiabile e chiaramente non si sta divertendo, allora non c’è”.

In Spagna l’età del consenso è fissato a 16 anni. L’età del consenso è l’età minima in cui un individuo è considerato “abbastanza adulto” da consentire la partecipazione all’attività sessuale. I minori di 16 anni non sono considerati legalmente in grado di acconsentire all’attività sessuale, e tale attività può comportare un’azione legale per stupro.

Secondo la nuova legge, i pubblici ministeri non devono più avere prove di violenza, minacce o sfruttamento della vulnerabilità di una vittima per ottenere una condanna per stupro.

Se la Spagna approverà la legislazione proposta, entrerà a far parte della minoranza di paesi europei che riconoscono il sesso senza consenso come stupro, seguendo le orme di della Svezia, del Regno Unito, dell’Irlanda, della Germania, dell’Islanda, del Belgio, di Cipro e del Lussemburgo.

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2014 definisce lo stupro come assenza di consenso, affermando che “il consenso deve essere dato volontariamente” e richiede che tutti i firmatari includano leggi che definiscono lo stupro in quanto tale.

Mentre 32 paesi hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, solo poche nazioni europee hanno cambiato le loro definizioni legali di stupro.

Come si configura il reato di stupro in Italia

La violenza sessuale è un reato contro la persona disciplinato dal codice penale italiano.

In Italia il codice penale punisce come violenza sessuale, all’articolo 609-bis, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induca un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L’articolo 609-ter c.p., invece, prevede delle circostanze (dette aggravanti) al ricorrere delle quali la pena prevista in generale per la violenza sessuale è aumentata.

È inoltre prevista un aggravante della pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona con l’uso di sostanze alcoliche.

“Negli ultimi anni sulla questione del consenso sono stati fatti molti passi avanti, grazie in particolare alle convenzioni internazionali ed europee approvate in materia, come la Convenzione di Istanbul che è il documento più autorevole a cui fare riferimento”, spiega a TPI.it Giorgia Antonia Leone, avvocato penalista di Milano e patrocinante in Cassazione attiva lotta per la parità di genere.

In Italia si rammenta che solo nel 1996, dopo circa vent’anni di iter legislativo, la legge contro la violenza sessuale classificò questo reato come crimine contro la persona, e non più delitto contro la moralità pubblica e il buon costume (un contributo fondamentale fu quello del caso di Franca Viola, la prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore).

“Oggi si avanza sempre più verso un modello di consenso esplicito, anche se nel non lontano maggio del 2015 il tribunale di Modena aveva assolto tre ragazzi dall’imputazione di violenza sessuale nei confronti di una ragazza ubriaca con la motivazione che: «se è vero che il comportamento passivo della vittima e il fatto che scivolasse nella doccia avrebbero dovuto indurli a sospettare che la stessa avesse perso la lucidità necessaria per presentare un valido consenso all’atto sessuale è altrettanto vero che l’assenza di azioni di respingimento e di invocazioni di aiuto avrebbero potuto ingenerare la convinzione che la sedicenne fosse consenziente»”, prosegue ancora Giorgia Antonia Leone.

L’art. 609-septies del codice penale prevede che lo stupro e altra violenza sessuale siano perseguiti solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte, entro sei mesi dalla data del reato.

L’articolo 609-bis, prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni per chi compie il reato. L’art. 609-ter stabilisce invece la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni nei seguenti casi:

• se la violenza è commessa nei confronti di una persona che non ha compiuto 14 anni

• se la violenza è commessa nei confronti di una persona che non ha compiuto 16 anni e della quale il colpevole sia genitore anche adottivo o il tutore

• se la violenza è commessa con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti

• se la violenza è commessa da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici

• se la violenza è commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale

• se la violenza è commessa all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa

In Italia negli ultimi giorni ha molto fatto discutere la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione che non riconosce l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” agli stupratori di una donna che prima del fatto aveva consumato consapevolmente alcol in eccesso. A questo link la sentenza spiegata.

“Si significa sì”: la legge svedese sullo stupro

Il parlamento svedese ha approvato a grande maggioranza una legge che riconosce che il sesso senza consenso esplicito è stupro.

La nuova legge si basa sul principio che un rapporto sessuale debba richiedere l’esplicito consenso di tutte le persone coinvolte, e che non sia necessaria la violenza o la forza per parlare di reati sessuali.

Fino a oggi la legge svedese si concentrava sul fatto che le aggressioni sessuali, per essere perseguite e punite, dovessero avere certe caratteristiche: violenza, minaccia, costrizione.

In base alla legge precedente, alcune aggressioni sessuali non potevano essere ritenute tali se non si fossero verificate con modalità violente o minacciose.

Con la nuova legge l’accusa dovrà presentare prove che dimostrino che l’atto sessuale non era consensuale. L’introduzione di due nuove violazioni – stupro colposo e abuso sessuale negligente, con pene detentive massime di quattro anni – significherà inoltre che più condotte o azioni potranno essere giudicate dei reati.

Nel 2005 in Svezia c’era stata la prima svolta, quando alcuni rapporti sessuali avuti con persone incoscienti erano stati riclassificati come stupri.

Nel 2013 la legge aveva poi introdotto il fatto che il consenso non dovesse essere considerato valido non solo se la vittima si trovava in stato di incoscienza o incapacità mentale, ma anche se era in una situazione di particolare vulnerabilità.

La nuova legge va ancora oltre: prima di un rapporto sessuale è necessario dare un inequivocabile ed esplicito consenso sessuale con le parole o con dei comportamenti. Costringere una persona a fare sesso “è un crimine a meno che quella persona non abbia dimostrato chiaramente il proprio desiderio”.

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