Superbonus, cosa cambierà nel 2024 per lavori e detrazioni
Superbonus, cosa cambierà nel 2024 per lavori e detrazioni
Una possibile proroga e la smentita del ministero. Si riaccende il dibattito sul Superbonus e su un intervento per scongiurare il blocco dei lavori nei condomini, in vista della scadenza di fine anno.
Da gennaio la misura che consentiva ai contribuenti di finanziare i lavori di ristrutturazione per rendere gli edifici ecocompatibili tramite una detrazione fino al 110% del costo subirà un nuovo ridimensionamento. Per i condomini la detrazione sulle spese per i lavori che migliorano di due classi l’efficienza energetica scenderà infatti dal 110 al 70%.
Per chi ha avviato i lavori nel corso del 2022 rimarrà la la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura, ma per coprire i costi dell’intervento i condomini dovranno versare una differenza di almeno il 30% o concordare con l’impresa una riduzione dei lavori. Una possibilità è quella di anticipare a fine anno tutte le spese: in questo caso il bonus resterebbe al 110% ma solo per chi lo porta in detrazione, non per chi ha beneficiato dello sconto in fattura o della cessione.
In parlamento si sta discutendo di un intervento per salvare almeno parte dei lavori che rischiano di rimanere in sospeso. Dopo la bocciatura dell’ipotesi di una proroga di due mesi, è stata proposta la possibilità di asseverare uno Stato di avanzamento lavori (Sal) straordinario a fine anno. Questo permetterebbe di certificare tutti i lavori fatti nel corso dell’anno, garantendo per quelle spese la detrazione al 110%. Le regole attualmente consentono di effettuare non più di tre Sal, ciascuno non inferiore al 30% dei lavori. In questo modo l’incremento di spesa finirebbe nel bilancio del 2023 e non, come teme il governo, negli anni successivi.
Nessuna proposta invece per gli edifici unifamiliari. Per queste strutture, I lavori con la detrazione al 110% devono terminare entro l’anno altrimenti passeranno al regime ordinario, che prevede una detrazione del 65% per i lavori di efficientamento energetico e del 50% per il consolidamento.
Sono applicabili le aliquote del 70% o dell’80% solo nel caso di avvio di nuovi lavori di consolidamento per i quali sia possibile ottenere la riduzione di una o due classi di rischio sismico, a condizione che la documentazione sia stata presentata prima dell’avvio dei lavori.
Nessuna proroga anche per gli immobili che si trovano nei territori interessati dai terremoti ma non hanno subito danni a causa del sisma. Si potrà continuare a usufruire della detrazione al 110%
per i lavori effettuati su immobili lesionati da terremoti avvenuti a partire dall’aprile 2009. In questo caso il Superbonus è limitato a edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa.