Reddito di emergenza da 400 a 800 euro, ecco come funziona e chi può richiederlo
Le domande si presentano all’Inps entro giugno. Tra i requisiti la residenza in Italia e Isee inferiore a 15mila euro. Il sussidio non spetta se si percepiscono altre indennità
Reddito di emergenza (Rem) 2020: come ottenerlo all’Inps
REDDITO DI EMERGENZA – Si chiama Rem, reddito di emergenza, il nuovo strumento, previsto dall’ultimissima bozza del decreto Rilancio, che prova ad autare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non coperti dagli attuali sussidi. Il reddito di emergenza oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; le domande possono essere presentate all’Inps entro giugno. Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Ecco i dettagli di questa misura.
Chi può beneficiare del reddito di emergenza
Per ottenere il Rem bisogna possedere, cumulativamente: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.
La procedura per l’erogazione
Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. I modelli saranno predisposti da Inps. Il Rem infatti è riconosciuto ed erogato dall’Inps. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con Inps. Le richieste del Rem possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato.
Quanto spetta per il rem
Ciascuna quota del reddito di emergenza (Rem) è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
I controlli per il reddito di emergenza
Per le verifiche del possesso dei requisiti per il reddito di emergenza Inps e Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini Isee. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Divieti e incompatibilità
Non hanno diritto al reddito di emergenza i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Il reddito di emergenza, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste; percettori di reddito di cittadinanza.
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