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Home » Economia » Lavoro

Reddito di cittadinanza, tutte le novità della circolare Inps sui requisiti

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Con la circolare Inps n.100 del 5 luglio 2019 sono giunti chiarimenti importanti da parte dell’istituto di previdenza per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Con la conversione in legge del decretone – cioè il famoso decreto 4/2019 che ha introdotto anche la riforma delle pensioni Quota 100 – sono infatti state apportate delle sostanziali modifiche alla prima circolare, la n.43 del 20 marzo scorso, che spiegava requisiti e modalità di presentazione della domanda per il nuovo sussidio economico di contrasto alla povertà.

Tali novità riguardano in particolar modo coloro che sono stati condannati, come anche gli stranieri, gli ex coniugi, i nuclei familiari con persone disabili o chi detiene patrimoni all’estero. Novità, inoltre, anche relativamente alla pensione di cittadinanza. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Reddito di cittadinanza circolare Inps | Le novità sui requisiti

Per quanto riguarda i requisiti al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, secondo quanto spiegato nella circolare Inps divorzio o separazione non costituiranno uno status sufficiente al fine di stabilire due nuclei familiari differenti: sarà infatti necessario, in questo caso, avere due residenze diverse. Il cambio di residenza, peraltro, dovrà essere certificato dalla Polizia locale nel caso di chi si è divorziato o separato successivamente al 1 settembre 2018; fermo restando che però, nel caso di presenza nel nucleo familiare di figli di minore età, ad assere considerato ai fini del calcolo è anche il reddito del genitore non convivente.

A non poter proprio fare richiesta del reddito – o della pensione – di cittadinanza, invece, coloro che sono stati condannati in via definitiva nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale; non possono presentare domanda, allo stesso modo, coloro che sono sottoposti a misura cautelare. Il fatto che queste categorie di soggetti non possano fare richiesta per il reddito di cittadinanza, comunque, non comporta che non possano farla i membri del suo nucleo familiare: nel calcolo, però, non verrà preso in considerazione l’ex condannato.

Stesso discorso per quanto riguarda quei nuclei familiari che vedono al loro interno un soggetto che abbia presentato, nell’arco degli ultimi 12 mesi, dimissioni volontarie dal lavoro: la richiesta del reddito di cittadinanza può essere fatta da un altro componente del nucleo familiare e il “dimissionario”, semplicemente, non viene considerato nel calcolo.

Per quanto riguarda poi i richiedenti stranieri, questi sono chiamati ad esibire, contestualmente alla presentazione della domanda per il sussidio, dei documenti che attestano la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale prodotti dal proprio paese di origine e tradotti e validati dal consolato. Fanno eccezione in questo caso coloro che sono rifugiati politici, che sono impossibilitati a produrre tale documentazione e i cittadini di Paesi le cui convenzioni internazionali dispongano diversamente; tuttavia per quanto riguarda queste ultime disposizioni per i richiedenti stranieri si è ancora in attesa di un decreto interministeriale, motivo per cui tali istanze sono attualmente bloccate.

Un’altra importante novità riguarda i cosiddetti working poor, cioè quei lavoratori dipendenti con un reddito inferiore agli 8mila euro e quegli autonomi con uno inferiore ai 4.800: questa platea di soggetti viene inserita tra coloro che sono obbligati a siglare il Patto per il lavoro, e ad avviare cioè il percorso previsto al fine di trovare un nuovo impiego.

Infine una news per quanto riguarda la pensione di cittadinanza: questa, al pari di qualsiasi altra prestazione previdenziale, potrà essere liquidata totalmente in contanti.

Reddito di cittadinanza, le novità del Dl Crescita: più flessibilità per i disoccupati e nuovo calcolo Isee

Reddito di cittadinanza circolare Inps | Reddito e Isee

Nella circolare Inps vengono poi chiariti due aspetti che riguardano reddito e valore Isee da considerare ai fini del calcolo per il reddito di cittadinanza: innanzitutto può ottenere il reddito di cittadinanza chi, in presenza anche degli altri requisiti necessari, non ha redditi patrimoniali, in Italia come all’estero, superiori a 30mila euro.

Viene poi specificato che il valore ISR che compare sull’attestazione Isee valida per la presentazione dell’istanza non va a coincidere con quello del reddito familiare.

Reddito di cittadinanza circolare Inps | Invalidi | Pensione di cittadinanza

Novità importanti a seguito della conversione in legge del decreto 4/2019 anche per quei nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti con invalidità grave o non autosufficienti. Innanzitutto riguardanti l’importo del sussidio di cui si andrà a beneficiare: quei nuclei composti da almeno 4 persone, di cui uno disabile, possono arrivare a percepire un assegno mensile di 1.100 euro (prima il massimo era 1.050 euro).

Per quanto riguarda i requisiti per la richiesta, coloro che hanno una disabilità vedono alzarsi la soglia del patrimonio mobiliare di 5mila euro (7.500 euro in caso di disabilità grave). Infine possono fare richiesta per la pensione di cittadinanza anche quei nuclei familiari in cui vi siano componenti under 67 anni in condizioni di disabilità.

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