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Home » Economia

Il Decreto Semplificazioni ora è legge: ecco tutte le novità sugli appalti pubblici

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È stato pubblicato il 15 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Semplificazioni”(D.l. n. 76/2020), un decreto approvato dal Parlamento e su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo presenta forti criticità, sottolineate anche dallo stesso Presidente della Repubblica. Mattarella ha infatti promulgato la legge inviando contestualmente una lettera di presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Casellati, con cui ha ricordato il principio di omogeneità del contenuto dei decreti legge. Nella lettera si legge che il testo presenta elementi estrinseci alle misure di semplificazione previste al fine di fronteggiare le ricadute economiche del Covid-19 in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale delle amministrazioni, attività imprenditoriale, ambiente ed economia verde. L’art. 49 della legge di conversione presenta infatti modifiche a quindici articoli del Codice della Strada: sottolinea Mattarella nel testo della lettera, che tali modifiche sono estranee alla materia originariamente disciplinata dal provvedimento legislativo, adottato al fine di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture.

Il decreto legge è un atto che, per la sua natura peculiare di dettare norme in caso di necessità ed urgenza, deve essere adottato facendo ricorso ad un procedimento semplificato. La necessaria omogeneità dei contenuti del provvedimento legislativo tuttavia, deve essere rispettata dal Parlamento al fine di non eludere il procedimento legislativo ordinario, che ha tempi di lavorazione più lunghi rispetto all’iter di adozione previsto per i decreti legge.

Importanti sono le novità previste in materia di appalti pubblici: è stata apportata una proroga alle modifiche temporanee del Codice dei Contratti Pubblici, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Proroga a cui vanno ricondotte le modifiche alle soglie in caso di affidamento diretto senza gara: il testo, così come emendato rispetto al decreto legge pubblicato il 16 luglio scorso, presenta un abbassamento della soglia da 150 mila euro a 75 mila euro per gli affidamenti diretti in caso di servizi e forniture. Le procedure negoziate senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, vengono pertanto così modificate: per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75 mila euro e fino alle soglie comunitarie, è prevista la consultazione di almeno 5 operatori economici; per l’affidamento di lavori, è prevista la consultazione di: 5 operatori economici, per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro; 10 operatori economici, per importi pari o superiori a 350 mila euro e inferiori a 1 milione di euro; 15 operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

In caso di procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, è prevista dalla legge di conversione l’obbligo per la stazione appaltante di pubblicare un avviso sui propri siti internet, così da rendere noto l’avvio delle procedure. Nel nuovo testo si prevede quindi il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per ciascuna amministrazione, al fine di evitare episodi di infiltrazione mafiosa e corruzione. La mancanza di pubblicità, e quindi di evidenza pubblica, è spesso un sintomo dell’insorgenza del fenomeno corruttivo, assai difficile da arginare se gli operatori economici non possono partecipare alle procedure di gara. Il legislatore ha operato provvisoriamente con queste modifiche di semplificazione procedurale al fine di incentivare gli investimenti e scongiurare ricadute economiche negative dovute da questo periodo di emergenza sanitaria mondiale.

I principi guida per ciascuna stazione appaltante elencati dal testo normativo sono infatti la rotazione, la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento. Di pari rilievo è l’obbligo per le amministrazioni di concludere le procedure sotto soglia tramite l’individuazione del contraente con il provvedimento di aggiudicazione entro 4 mesi dall’inizio del procedimento, a pena di valutazione della responsabilità per danno erariale del responsabile unico del procedimento, o dell’operatore economico se a lui imputabile; per le procedure sopra soglia tale termine è innalzato a 6 mesi. Al termine delle procedure ordinarie, inoltre, si può derogare con il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, per ragioni di estrema urgenza dovuta alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19, sia per i settori ordinari che per i settori speciali.

Le stazioni appaltanti dovranno altresì rispettare i termini previsti per la stipula dei contratti con gli aggiudicatari delle procedure di gara, senza dover attendere l’esito di eventuali ricorsi proposti da altri operatori economici partecipanti alla gara – ad eccezione della pendenza di un provvedimento di sospensione emanato dal Giudice amministrativo in caso di adozione delle misure cautelari previste. Le sospensioni nell’esecuzione potranno infatti essere stabilite dalle parti o dall’autorità giudiziaria soltanto in casi ben specifici: le modifiche rilevanti in questo caso concernono il limite attribuito al potere dispositivo del Giudice circa la sospensione dei lavori o la chiusura dei cantieri, circoscritto al solo caso della sussistenza di reati penali, reati legati al codice antimafia, ai vincoli inderogabili dell’UE, o a seguito di provvedimenti in materia di gravi minacce alla salute pubblica o di pubblico interesse o di gravi ragioni di ordine tecnico. Tale misura consente pertanto una celere prosecuzione e realizzazione delle opere, limitando il potere sospensivo attribuito all’autorità giudiziaria.

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