“Posso entrare e uscire dalla zona rossa?” Domande e risposte su cosa si può e non si può fare nei territori in quarantena
Posso entrare e uscire dalla zona rossa? Domande e risposte sui territori in quarantena per Coronavirus
Un lunedì nero quello di oggi 9 marzo 2020, dove un quarto della popolazione italiana ha iniziato la settimana in quarantena a seguito delle nuove limitazioni previste dal Dpcm di domenica 8 marzo. Giorni senza precedenti che hanno generato non poca confusione dopo che il governo ha deciso di allargare le “aree di contenimento rafforzato” a tutta la regione Lombardia e altre 14 province in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.
Con il Dpcm 8 marzo vengono eliminate le “zone rosse” precedentemente istituite negli undici Comuni del Lodigiano e di Vò in Veneto, e viene creata una nuova “zona arancione”. Nella nuova “zona arancione” ci sono delle limitazioni agli spostamenti ma non c’è un divieto assoluto come era per le zone rosse.
Il susseguirsi di dichiarazioni da parte di governo e istituzioni hanno però creato non poca confusione rispetto alle misure da adottare e le regole da seguire. Le disposizioni sembrano non essere chiare neanche per chi è incaricato dei controlli. Un decreto che lascia grande margine d’interpretazione e che ha generato numerosi interrogativi: come funzioneranno concretamente? E da chi saranno fatte rispettare? Ci si può muovere all’interno della zona arancione? Si può uscire? Si può andare a lavorare? Quali esercizi commerciali sono chiusi e quali no? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, con quello che si sa.
Ci si può muovere all’interno della zona “rossa” arancione? Si può entrare e uscire?
Nella conferenza stampa di sabato notte, il premier Conte ha dichiarato che nelle “aree di contenimento rafforzato” vige il “vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio e anche al suo interno”. Fino al 3 aprile, a causa dell’emergenza Coronavirus, in queste zone ci si muoverà quindi “solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”.
Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se nei territori in quarantena c’è un sistema di mobilità ridotta ci si può spostare al suo interno, e al suo esterno, per validi motivi. Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo di autocertificazione agli spostamenti, che occorre compilare ed esibire, se richiesto, a giustifica dell’entrata, uscita o movimento all’interno delle aree di sicurezza varate per il Coronavirus.
Posso andare a lavorare (anche fuori dalla zona arancione)?
“Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro” recita il testo del Dpcm pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale. Il lavoro, considerato come “diritto umano primario e attività indispensabile non altrimenti efficacemente tutelabile” è garantito. Se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie, per recarsi al lavoro basta esibire l’autocertificazione dei dipendenti, come ha chiarito la circolare del Ministero, e non servono motivi speciali. Tale normativa è ovviamente valida a condizione che l’attività lavorativa non rientri tra quelle precedentemente sospese (attività didattiche e servizi educativi).
In questa misura rientrano anche i pendolari regionali che vivono e/o lavorano in regioni considerate esterne alla “zona arancione” e i trans frontalieri, ovvero coloro che vivono e/o lavorano in uno stato confinante con l’Italia, che potranno “entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa”.
Saranno effettuati dei controlli sugli spostamenti?
Vi saranno controlli nelle stazioni, negli aeroporti e lungo le strade della Lombardia e delle 14 province interessate dal decreto per il Coronavirus. Nella direttiva ai prefetti diramata dal Viminale, la ministra Lamorgese specifica che ci saranno “mirati controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema di trasporto”. L’autocertificazione sarà richiesta anche agli aeroporti, che continueranno ad operare anche nella “zona arancione” nonostante il ridimensionamento delle trate. Nel porto di Venezia si potrà sbarcare dalle navi da crociera solo per rientrare a casa. I controlli saranno effettuati dalla Polizia stradale e quella ferroviaria.
Posso andare al bar o uscire a cena?
Bar e ristoranti della “zona arancione” (comunemente ma erroneamente chiamata “zona rossa”) sono aperti dalle ore 6 ale ore 18, a garanzia che venga rispettata la distanza di sicurezza minima di un metro tra i clienti. Fino al 3 aprile niente cena al ristorante per chi abita nella zona di quarantena.
Quali esercizi commerciali sono chiusi e quali no?
Fino al 3 aprile nella “zona arancione” sono chiusi cinema, teatri, musei, centri culturali, centri sociali, centri benessere, piscine, palestre, impianti sciistici, scuole di ballo, discoteche, sale giochi e sale scommesse. Farmacie, parafarmacie e negozi alimentari restano aperti. I centri commerciali saranno aperti durante la settimana ma chiuderanno nei weekend per evitare gli assembramenti di persone. In qualsiasi caso tra quelli elencati sopra è prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle regole. Si potrà continuare a fare sport “di base” o attività motorie all’aperto.
Si può andare a messa?
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata dall’adozione di misure per evitare assembramenti di persone. È necessario quindi garantire la distanza minima un metro fra le persone. Stop a matrimoni e funerali invece: niente cerimonie civili e religiose nella ex zona rossa o zona arancione. Non ci si può sposare né in chiesa né in municipio.
Bisogna comunicare all’ASL se arrivo dalla “zona arancione”?
Non vi è alcun obbligo di comunicare all’Asl o al proprio medico di base se si arriva dai “territori di contenimento rafforzato”. L’obbligo vige solo per coloro che arrivano in Italia dall’estero. Essendo passato da una zona indicata dall’Oms come a rischio epidemiologico, in questo caso, si può essere posti in quarantena e sorvegliati dall’Asl che è tenuta a verificare se il viaggiatore sviluppa il virus.
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