“Mi vaccino contro il Covid per evitare la sospensione dello stipendio”: quando il consenso informato non vale
“Mi sento costretta a sottopormi a questa vaccinazione perché rischio il posto di lavoro. Accetto di essere vaccinata dal momento che, sotto coercizione e non per mia volontà, devo sottopormi come cavia a un vaccino in cui non credo a causa della sospensione dello stipendio. Non mi ritengo responsabile di eventuali danni o effetti avversi alla mia persona e in tal caso pretendo di essere risarcita dallo Stato”.
Secondo quanto ha riportato Il Secolo XIX, recitava più o meno così la dichiarazione che una maestra elementare ha scritto a Genova sul modulo del consenso informato prima di sottoporsi alla vaccinazione per il virus Sars-CoV-2. Una modifica al consenso informato che ha spinto il medico vaccinatore ha non procedere alla vaccinazione. Una scena che forse – con toni e modalità diverse – si potrebbe ripetere in giro per l’Italia. Alcune persone, infatti, a fronte della necessità di mantenere il posto di lavoro e la retribuzione, potrebbero pensare di “autolimitare” il proprio consenso con dichiarazioni che minano le fondamenta di una scelta consapevole nei confronti della vaccinazione.
“Il consenso, per essere ritenuto valido, deve essere: personale, informato, libero, attuale, cosciente/consapevole e specifico per il trattamento proposto”, ha spietato a La Repubblica Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei medici di Genova e docente di Medicina Legale all’Università del capoluogo ligure. “Questo significa che la persona, parlando di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, accetta il trattamento proposto assumendosi la responsabilità della scelta (concetto, questo, scollegato dalle questioni di eventuali eventi avversi che andranno valutati da caso a caso). Oggi, il consenso va richiesto dall’operatore perché la vaccinazione non è obbligatoria: ogni persona, infatti, non può essere sottoposta ad alcun trattamento, come è appunto il vaccino per Sars-CoV-2”, senza aver prestato il proprio consenso.
Insomma, il medico non può e non deve procedere alla vaccinazione se non esiste un consenso (ed ovviamente lo stesso accade in caso di dissenso) valido e consapevole. “È comunque fondamentale la verifica della condizione della capacità di autodeterminazione, ad ogni età: se una persona non è perfettamente lucida, il medico può non accettare la scelta del paziente (positiva o negativa che sia)”, ha proseguito Bonsignore. “La persona che sceglie deve essere, come detto, tra le altre cose libera, cosciente e informata; se rivela elementi che possono in qualche modo influire sulla sua scelta – in questo caso situazioni economiche e professionali che vengono esposte per “smentire” la propria volontà di sottoporsi alla vaccinazione – il sanitario non può far altro che astenersi per non configurare una situazione potenzialmente a rischio, in termini di difetto di autodeterminazione del singolo”.