“Lo stalking non è più un’aggravante per il reato di femminicidio”. No, non è così: ecco cosa hanno deciso veramente i giudici
“Lo stalking non è più configurabile come un’aggravante per il reato di femminicidio”. Ma non è così: la decisione dei giudici della Cassazione prevede invece che chi viene punito per omicidio aggravato da stalking non può anche essere condannato per lo stalking come reato autonomo. Che è ben diverso. E questo, a conti fatti, rende possibile applicare l'ergastolo anziché 30 anni di reclusione. Non c’è alcun passo indietro nella battaglia legittima e doverosa a difesa delle donne
In una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sull’interpretazione della norma che punisce l’omicidio aggravato dallo stalking. I giudici hanno stabilito che questo tipo di omicidio, in quanto reato complesso (art. 84 c.p.), assorbe anche gli atti persecutori e quindi chi viene condannato per omicidio aggravato da stalking non può essere punito anche per lo stalking come reato autonomo.
La notizia della sentenza è stata presentata da alcuni giornali con titoli secondo i quali lo stalking non sarebbe più un’aggravante. La decisione è stata definita in un articolo di Repubblica “un passo indietro di almeno 12 anni sulla difesa delle donne”, dal momento che spesso gli autori di femminicidio perseguitano per molto tempo le vittime prima di ucciderle. Ma è davvero questa la conseguenza della decisione dei giudici? Cosa hanno stabilito esattamente le Sezioni Unite?
Il fatto oggetto della sentenza
A segnalare che la questione non è come sembra è stata Francesca Florio, laureata in giurisprudenza e divulgatrice di temi giuridici sui social, in alcune stories su Instagram. Alla base della sentenza non c’è in realtà un caso di femminicidio, anche se la decisione dei giudici si applicherà probabilmente anche a quei casi. La vicenda, nel caso specifico, è relativa all’omicidio di Anna Lucia Coviello, morta il 16 giugno 2016 dopo una caduta all’interno del parcheggio multipiano di Sperlonga. A far precipitare la donna da una rampa di scale era stata una collega, Arianna Magistri, la quale nei due anni precedenti aveva esercitato atti persecutori nei confronti di Coviello, con molestie, minacce e ingiurie.
La Corte d’Assise d’appello di Roma aveva condannato l’imputata per i delitti di omicidio doloso aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5.1 c.p. (poiché commesso dall’autore dello stalking nei confronti della stessa persona offesa) e per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., in continuazione tra loro.
Nel ricorso in Cassazione la difesa contestava, tra le altre cose, l’erroneità del riconoscimento del concorso tra i reati in questione, evidenziato che l’omicidio aggravato dallo stalking, come reato complesso, avrebbe di per sé assorbito il disvalore del reato di atti persecutori.
La decisione dei giudici
La Quinta Sezione della Cassazione ha ritenuto sussistente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e per questo ha chiamato a esprimersi le Sezioni unite, ponendo la seguente domanda: “Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., che assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa”.
Le Sezioni unite hanno sposato l’interpretazione per cui l’omicidio aggravato dallo stalking è un reato complesso, derivante dall’unificazione normativa di due reati in una forma aggravata di uno solo di essi. Questo vuol dire forse che lo stalking non è più un’aggravante?
No. In realtà, come spiega un articolo pubblicato sulla rivista Sistema Penale e come evidenziato dalla stessa Quinta Sezione, questa interpretazione della norma “appare considerare pienamente il maggior disvalore connesso all’abitualità del reato di atti persecutori che sfocino nel fatto di omicidio, atteso che l’applicazione del solo omicidio aggravato comporta comunque l’applicazione di una pena più severa (l’ergastolo) a quella che potrebbe derivare dall’applicazione delle regole del concorso di reati (30 anni di reclusione)”.
In conclusione, per quanto riguarda il caso di specie, la sentenza definitiva nei confronti dell’imputata è stata di 14 anni e 4 mesi di carcere (la condanna in secondo grado era stata di 15 anni e 4 mesi di reclusione, il procuratore generale aveva chiesto l’ergastolo).
In breve
No, non è vero che lo stalking non è più un’aggravante in virtù della decisione dei giudici delle Sezioni Unite della Cassazione. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note, quindi non sappiamo esattamente quali siano state le considerazioni dei giudici. Tuttavia, dal riconoscimento dell’omicidio aggravato dallo stalking come un reato complesso potrà derivare l’applicazione della pena dell’ergastolo, ovvero del massimo della pena (a meno che non siano concesse delle attenuanti). Al contrario, se si fosse riconosciuto il concorso di reati, la condanna massima sarebbe stata inferiore.
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