La Corte costituzionale dice no alla revoca dei sussidi per mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere
La Corte costituzionale ha stabilito che la revoca dei sussidi dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere è illegittima. Per la Consulta, privare questi soggetti di trattamenti assistenziali fondati sullo stato di bisogno viola gli articoli 3 e 38 della Costituzione (che stabiliscono rispettivamente il principio di eguaglianza e il diritto all’assistenza sociale).
Per i giudici “è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali”. Infatti, “sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere”.
Illegittima la revoca dei sussidi ai mafiosi, la sentenza
La sentenza n.137/2021, con relatore Giuliano Amato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012. Il comma 58 prevedeva per i condannati per mafia e terrorismo che il giudice disponesse la sanzione accessoria della revoca di eventuali indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Il comma 61, invece, stabiliva che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge. Le due norme ora resteranno in vigore solo per i condannati per reati di mafia o terrorismo che siano detenuti in carcere.
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