Le Faq del Governo sul decreto Covid. Ristoranti, negozi, eventi: cosa si può fare
Con l’ultimo decreto sull’emergenza Covid il governo ha tracciato le linee per le riaperture. Il provvedimento, in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio, potrà essere modificato con l’eliminazione di alcune restrizioni (ad esempio quella del coprifuoco alle 22) se e quando i dati lo permetteranno, come ha spiegato il premier Mario Draghi. Nel frattempo, per chiarire i dubbi sull’applicazione delle norme, il governo ha aggiornato le Faq (risposte a domande frequenti) a proposito decreto, pubblicate online.
Bar e ristoranti
È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle Faq relative alla zona gialla, si chiarisce che “l’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti”.
Per quanto riguarda la fascia arancione e rossa, invece “l’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali”.
Cerimonie religiose, feste, matrimoni, sepolture
Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?
“Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni”. Si potranno celebrare quindi i matrimoni, anche se feste e banchetti restano vietati.
Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Le tumulazioni e le sepolture, secondo le Faq del governo sul decreto, si specifica che “sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento”.
Faq decreto Covid: musei e spettacoli
Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?
In zona gialla, “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre”.
Quali sono le nuove regole per gli spettacoli che si svolgono in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e altri locali?
Per la zona gialla, “dal 26 aprile 2021, è di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome o, in mancanza, nel rispetto di quelle nazionali. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già descritte”.
Negozi
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Il governo chiarisce “che trasporto, consegna e montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa” che giustifica gli spostamenti anche in zona rossa. Per lo stesso motivo, sono consentite “consegne alimentari anche fuori dal proprio comune”.
Sport di squadra e di contatto
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?
Nelle Faq del governo sul decreto si specifica che in zona gialla “dal 26 aprile è possibile svolgere esclusivamente all’aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi”.
Faq sul decreto: eventi sportivi, fiere, centri termali e parchi tematici
È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?
Per la zona gialla “la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo non è consentita in questa zona fino al 31 maggio 2021 compreso, salvi casi specifici descritti più avanti in questa stessa faq. Dal 1° giugno 2021, in questa zona, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso”.
“Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Infine, per competizioni o eventi o sportivi di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1° giugno 2021”.
Cosa è previsto per le fiere, i convegni e i congressi?
Sempre relativamente alla zona gialla, viene chiarito che “dal 15 giugno 2021 sarà consentito, in questa zona, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le citate linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sarà inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in questa zona, saranno consentiti anche i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore”.
Cosa prevedono le norme in vigore per i centri termali?
In zona gialla “l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario, limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche è sempre consentita. Dal 1° luglio 2021 sarà consentita anche, in questa zona, l’apertura al pubblico dei centri termali, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore”.
Cosa prevedono le norme in vigore per i parchi tematici e di divertimento?
Sempre in zona gialla, nelle Faq del governo sul decreto si specifica che “dal 1° luglio 2021, in questa zona saranno consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore”.
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