Dl sicurezza bis, cosa prevede il decreto “anti-ong” convertito in legge il 5 agosto
Decreto sicurezza bis | Cosa prevede | Approvazione
Il 5 agosto 2019 il decreto sicurezza bis ha ricevuto il via libera definitivo del Senato per la conversione in legge, con 160 voti a favore.
L’11 giugno il decreto Sicurezza bis era stato approvato dal Consiglio dei ministri, il primo dopo le elezioni europee.
Il decreto si compone di 18 articoli.
• Decreto sicurezza bis: cosa cambierà per le ong e il soccorso dei migranti
Il nucleo centrale prevede l’inasprimento delle misure contro i trafficanti di esseri umani e il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare l’immigrazione clandestina.
Qui abbiamo spiegato cosa prevede il decreto sicurezza bis, punto per punto:
Migranti
Il decreto sicurezza bis, detto anche “anti-ong”, prevede sanzioni che vanno dai 150 mila euro fino a un milione per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave.
L’articolo 2 del decreto sicurezza bis prevede alcune modifiche al codice della navigazione, e nello specifico viene attribuito al ministro dell’Interno il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o di pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e comunque in caso di violazione” di alcune delle disposizioni della Convenzione di Montego Bay.
Il ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
All’articolo 3 il decreto sicurezza bis vuole contrastare a monte l’organizzazione dei trasporti di migranti irregolari. 500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.
Finanziamento da 2 milioni per le forze dell’ordine
Il decreto sicurezza bis all’articolo 4 prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per il finanziamento degli “oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi” per lo svolgimento di operazioni sotto copertura “anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
Inasprimento delle sanzioni per i reati di devastazione
L’articolo 5 del decreto sicurezza bis interviene sul Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inasprendo le sanzioni conseguenti ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Inoltre, prevede espressamente l’obbligo di comunicazione immediata, non oltre le 24 ore, all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive.
Tutela degli operatori delle forze dell’0rdine
L’articolo 6 del decreto sicurezza bis prevede maggiori tutele per gli operatori delle forze dell’ordine impiegati in servizio di ordine pubblico, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie delittuose. Il decreto inoltre trasforma quelle che attualmente sono contravvenzioni in delitti e prevede inoltre l’inasprimento delle sanzioni.
Ad esempio, “chiunque nel corso di manifestazioni.. per opporsi a pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio.. utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”.
Ovvero, “chiunque lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile… ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti è punito con la reclusione da 1 a 4 anni”.
Commissario straordinario, norma “spazza-clan” e assunzione di 800 persone
L’articolo 8 del decreto sicurezza bis prevede l’istituzione di un commissario straordinario e l’assunzione di 800 persone con impegno di spesa per oltre 25 milioni di euro: permetterà di notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà e garantire così l’effettività della pena. Inasprite anche le misure per chi aggredisce operatori delle forze dell’ordine.
Il commissario straordinario, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno, ha il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi.
Manifestazioni sportive
Il capo III (dall’articolo 13 in poi) si occupa di violenza nelle manifestazioni sportive. Il decreto stabilisce che il questore può disporre che a “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza” possa essere vietato di accedere alle manifestazioni sportive.
Il divieto si allarga alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero e, per quelle che si svolgono in Italia, dalle competenti autorità degli altri Stati Ue.
Il decreto inoltre prevede che ai club venga vietato di dare sovvenzioni, biglietti omaggio e contributi di varia natura a coloro che hanno ricevuto un Daspo.