La storica sentenza della Corte Costituzionale: “Anche i single possono adottare minori stranieri”

Anche "le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso"
“È incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei minori”, purché questi ultimi si trovino in situazione di abbandono. È la storica sentenza depositata oggi dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983.
“Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono”, afferma la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare figli. “Tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, affermano i giudici costituzionali. Secondo la Consulta infatti, la legge in questione “comprimeva, in modo sproporzionato, l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”.
“L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore”, afferma la Corte costituzionale, secondo cui “le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore”, che a sua volta “può tenere conto anche della rete familiare di riferimento” del single. “Nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione”, rileva la Consulta, “il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.
La sentenza depositata oggi non è la prima con cui la Corte interviene in materia. Se è vero che finora, secondo la legge n. 184 del 1983, soltanto le coppie sposate eterosessuali potevano adottare un bambino in Italia, la stessa Consulta aveva aperto la porta a una serie di limitate eccezioni, già previste dalla norma stessa, che all’articolo 44 offriva questa possibilità anche ai single nei casi di rapporti stabili e duraturi tra adottante e adottando; di grave disabilità del minore orfano e nell’impossibilità di un affidamento pre-adottivo. Su questa base, nel 2005, la Consulta dichiarò ammissibile la domanda di adozione internazionale di una bambina bielorussa da parte di una donna single italiana, che dimostrò di aver maturato con l’adottata un consolidato rapporto di affetto e convivenza, anche a fronte della necessità di urgenti e tempestive cure mediche. Ancora nel 2011 la Corte invitò il legislatore ad ampliare la platea di ammissibilità dell’adozione di minore.