“Usare solo il cognome del padre è un retaggio patriarcale”: la sentenza storica della Consulta
“Il cognome solo del padre è un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli. Lo sottolinea la Consulta nell’ordinanza con cui ha sollevato la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile, che stabilisce l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.
La regola, sancita dall’articolo 262 del Codice civile, non solo è fonte di “squilibrio” e “disparità tra i genitori”, ma “sacrifica anche il diritto all’identità del minore”, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno. La Corte costituzionale richiama le sue stesse tante pronunce in materia che si sono susseguite nel tempo, sin dal 1970, nell’ordinanza (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) con cui spiega perché ha deciso di attenzionare la legittimità costituzionale della automatica acquisizione da parte dei figli del cognome del padre.
La Corte si è espressa su istanza del Tribunale di Bolzano, che poneva il tema dell’incostituzionalità della norma per cui, in caso di mancato accorto tra genitori, i figli prendano il cognome del padre. La sentenza della Consulta potrebbe costituire una svolta storica nella relazioni familiari.
Nell’ordinanza la Consulta aggiunge che “pur essendo stata riaffermata la necessità di ristabilire il principio della parità dei genitori – si è preso atto che, in via temporanea, ‘in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità’,“sopravvive” la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori”. Dunque si attende un intervento da parte del Parlamento italiano. Anche se, fino ad oggi, “gli inviti ad una sollecita rimodulazione della disciplina – in grado di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori con il diritto all’identità personale del figlio – sinora non hanno avuto séguito”. La Corte ha quindi deciso di valutare se la norma che “in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno” sia concorde con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione.
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