Canapa light, pubblicate le motivazioni della sentenza della Cassazione: “Illegale a prescindere dal Thc”
Canapa light, la Cassazione pubblica le motivazioni della sentenza del 30 maggio
Mercoledì 11 luglio le Sezioni Unite della Cassazione hanno esposto le motivazioni della sentenza sulla canapa light emessa il 30 maggio scorso in cui si stabiliva che ad essere consentita è esclusivamente la vendita dei prodotti elencati dalla legge 242 del 2016, come alimenti, fibre e carburanti.
La sentenza stabiliva che ad essere vietata è la vendita di prodotti derivati da cannabis salvo quelli privi di effetto drogante. Cosa intendesse la Corte di Cassazione per “effetto drogante” era però poco chiaro.
Questa incertezza aveva gettato i commercianti di canapa light in uno stato di confusione e di incertezza sulla legalità o meno dei prodotti esposti nei loro negozi (qui il reportage di TPI nei canapa shop di Roma e l’intervista a un commerciante).
La legge del 2016 consentiva infatti la vendita di prodotti con un livello di Thc inferiore allo 0,6 per cento
Le motivazioni pubblicate oggi stabiliscono che la coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati è illegale nonostante il livello di Thc presente sia inferiore allo 0,6 per cento.
Canapa light, le motivazioni della Cassazione | Cosa stabiliscono
“La commercializzazione al pubblico della cannabis sativa light e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di tale varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016 sulla filiera della canapa, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione delle varietà ammesse ed elenca tassativamente i derivanti che possono essere commercializzati, pertanto tutte le altre condotte rientrano nelle ipotesi punite dalla legge sulle droghe, anche a fronte di un contenuto di Thc inferiore ai valori indicati dalla legge 242 che fissa il limite, appunto, dello 0,6 per cento salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa”.
La sola eccezione prevista dalla Cassazione riguarda la “canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali.
La Cassazione precisa che, di conseguenza, “si impone l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Occorre quindi “verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetti di cessione”.
Carlo Alberto Zaina, l’avvocato difensore del commerciante di Ancora da cui ha avuto origine il caso, ha commentato così le motivazioni della Cassazione: “Questa sentenza non spiega nulla, anzi rende ancora più confuso il quadro generale non tenendo in minima considerazione oltre trent’anni di studi scientifici”.
La sentenza mette a rischio l’intero mercato (decisamente florido) basato sulla coltivazione di cannabis light esploso in Italia proprio grazie alla legge 242 del 2016.