Cannabis light, Mantero (M5S) a TPI: “La sentenza della Cassazione non dovrebbe cambiare nulla. Pronto emendamento per colmare il vuoto”
CANNABIS LIGHT CASSAZIONE – A distanza di qualche settimana dalla polemica scaturita a causa di una serie di dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, favorevole alla chiusura dei cannabis shop, la cannabis legale è tornata al centro della polemica, questa volta complice una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha decretato oggi, 30 maggio, il divieto di commercializzazione per i prodotti derivati dalla cannabis light.
Cannabis light Cassazione | “È reato vendere la cannabis light”
La vendita e la cessione di queste sostanze, secondo i giudici, integrerebbe un reato previsto dal Testo unico delle droghe risalente al 1990, e dunque la legge varata nel 2016 non consentirebbe affatto la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis” come, ad esempio, l’olio o le infiorescenze.
Con una sentenza, dunque, a distanza di pochi anni dall’approvazione della legge che ha sancito la legalizzazione della cannabis light in Italia – una cannabis che per essere definita tale deve avere una concentrazione di Thc molto bassa, inferiore allo 0,5 per cento, dunque priva di effetti stupefacenti – le attività legali di commercio di derivati di cannabis light sembrano essere di colpo diventati illegali.
Ma le cose stanno proprio così? La materia è molto complicata e per sciogliere alcuni nodi TPI ha raggiunto il senatore M5S Matteo Mantero, autore della proposta di legge per la legalizzazione della cannabis.
Difficile in questo momento dichiarare qualcosa di concreto sul tema in quanto ancora non sono uscite le motivazioni della sentenza utili a chiarire la questione. Praticamente, secondo quanto si è appreso, chi vende derivati della cannabis, vendita che non è compresa nell’ambito della legge 242 del 2016, commette il reato previsto dal testo unico del 1990, di spaccio in buona sostanza. Però, questo reato prevede la non integrazione nel caso in cui questi derivati non contengano sostanze dagli effetti droganti. Quindi, praticamente salverebbe le infiorescenze e i derivati che hanno un contenuto di Thc inferiore allo 0,5 per cento.
Esattamente, sono quelli in vendita, quindi in teoria questa sentenza non dovrebbe avere effetti su chi rispetta le prescrizioni. Allo stesso tempo, però, questa sentenza ha creato uno scompiglio tra le persone che legittimamente hanno investito parecchi soldi in questo settore, ci sono circa 3-4mila shop in Italia, e altrettanti consumatori che hanno investito nella produzione e in questo momento queste persone non sanno nemmeno se potranno tenere aperti i propri esercizi commerciali e le proprie attività perché non sanno se domani, aprendo la serranda, troveranno la Finanza a fargli una multa. È una situazione abbastanza strana.
In realtà perderanno tutto perché la 242 del 2016 non stabiliva la possibilità di vendere le infiorescenze, ma stabiliva la possibilità di coltivare la cannabis. In che modalità? Una precedente sentenza della Cassazione aveva stabilito che se una cosa si può coltivare si può anche vendere, quindi per estensione è stato sancito il via libera, sempre per le sostanze che comunque non contengono un livello di Thc considerato stupefacente. Per queste sostanze, dunque, il ragionamento è stato di questo tipo, ma formalmente la legge aveva “un buco normativo” perché non veniva specificato questo aspetto e dunque ora la Cassazione sembra sostenere che non essendo normato apertamente questo tipo di attività in qualche modo la vendita viola la legislazione. Però, rispetto al contenuto drogante, credo che in realtà indichi che si può continuare.
Sì, la mia proposta di legge va a chiarire anche questo aspetto e prevede che le infiorescenze possano essere vendute, integrando anche dei controlli a tutela del consumatore. Al momento la maggior parte dei produttori è molto attenta a rispettare le prescrizioni di legge, ma di fatto non essendo prodotti per il consumo umano è evidente che ci potrebbero essere delle mancanze. Quindi sarebbe tutelante nei confronti dei consumatori avere una legislazione che stabilisce che tipo di sostanze possono essere vendute, con che contenuto di Thc e l’indicazione merceologica del prodotto, per uso erboristico, ornamentale e quant’altro. Spero ci si arrivi a breve, stiamo cercando di capire se riusciremo a trasformare questa parte in un emendamento in modo che sia possibile colmare questo vuoto.
Mi permetta il termine, ma la direttiva emanata da Salvini è abbastanza fuffa nel senso che stabilisce che si sarebbero potuti fare dei controlli relativi alle autorizzazioni sanitarie e sui permessi per le attività e dunque andare a verificare che gli esercizi commerciali non vendano sostanze con Thc superiore a quanto previsto dalla legge. Quindi credo non dovrebbe cambiare nulla. Tutto dipenderà poi dall’operato delle forze dell’ordine ma in teoria, se le forze dell’ordine si rifanno alla legge del 1990, la sostanza che ha un Thc inferiore allo 0,5 non dovrebbe essere illegale, quindi la vendita dovrebbe essere permessa. Non dovrebbero esserci problemi, ma vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione e comunque una volta che verranno pubblicate le motivazioni della Cassazione.
Cannabis light Cassazione | Cosa sono e che cosa vendono i negozi di cannabis light?