L’Associazione gestori autonomi carburanti invia un esposto al MISE
Riceviamo e pubblichiamo l’esposto per l’Istanza di mediazione per vertenza collettiva inviato dall’ANGAC, L’Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti. Qui il documento completo.
competitività energetica
Div.VI carburanti Dgaece.div06@pec.mise.gov.it
p.c. LA ENI S.p.a. con sede in Roma quartiere EUR Palazzo ENI
- FAIB Confesercenti Federazione italiana benzinai con sede in Roma alla via
- FEGICA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in
l’ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Via Tommaso D’acquino 19 – in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Giovanni ZIDDA nato il 27.03.1986 a Sassari, assistita , rappresentata e difesa dall’Avv. Faustino Liuzzi responsabile della tutela legale Angac e procuratore speciale presso cui l’ANGAC elegge domicilio per ogni comunicazione afferente la presente istanza
Premessa
E’intenzione dell’ANGAC -associazione nazionale della categoria dei gestori impianti di distribuzione carburante – procedere in nome e nell’interesse dei propri associati alla promozione di una vertenza collettiva ai sensi dell’art1 comma 6 DLGS.32/1998 nei confronti de
Premessa
- L’ANGAC è una associazione di categoria operante sul territorio nazionale rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei gestori di impianti di distribuzione carburante, come da 3 dell’atto costitutivo ANGAC;
- La regolamentazione dei rapporti contrattuali, sia sotto l’aspetto normativo che economico, tra gestore e compagnia petrolifera titolare dell’impianto di distribuzione di carburante sono demandati alla contrattazione collettiva -come da 19 L.57/01, D.lgs. 5.3.1998
n.32 ed accordi interprofessionali del 29.07.1997 e del 23.07.1998 – attraverso lo strumento degli accordi collettivi aziendali di bandiera, stipulati nel tempo tra petrolifere e le seguenti organizzazioni di categoria, da tempo operanti nel settore e qualificatesi come maggiormente rappresentative: FAIB Confesercenti Federazione Italiana Benzinai con sede in Roma alla via Nazionale 60- FE.G.I.CA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in
Roma alla Via Anzio 24 – FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2.
I termini e le condizioni di questi accordi vengono poi utilizzati dalla petrolifera sottoscrittrice per disciplinare unilateralmente ogni singolo rapporto contrattuale tra essa ed ogni gestore dell’impianto di bandiera ( strutturato secondo lo schema del contratto d’uso gratuito dell’impianto collegato ad un contratto di fornitura) con particolar riguardo alla politica dei prezzi siano essi di approvvigionamento e che di vendita alla clientela, entrambe caratterizzate da esclusività ( divieto per il gestore di rifornirsi e commercializzare prodotti petroliferi che non siano di provenienza della petrolifera);
Più precisamente con questi accordi, raggiunti con le suindicate organizzazioni di categoria , le petrolifere forniscono ai propri gestori di bandiera indicazioni e direttive in ordine : alle modalità di vendita da adottarsi con i relativi segmenti di rete (servito, self e misto) – alle condizioni economiche da attuarsi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di produttività e rimuneratività – al margine di profitto del gestore ed ai criteri di formazione dei prezzi di fornitura e cessione con particolare riguardo ai prezzi consigliati ed ai prezzi massimi.
Si comprenderà come tali accordi siano qualificabili, ai sensi dell’art.2 L.10.10.1990 n.287, come intese o strumenti deliberativi destinati ad incidere in maniera consistente sul gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale/ regionale, o in una sua parte rilevante, della distribuzione e vendita carburanti.
Accordi, come quello del 07/07/2021 intervenuto tra la ENI S.p.a. e le suindicate organizzazioni di categoria, rivelatisi da subito come violativi:
della specifica normativa comunitaria: ( art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita – dell’art. 2 e 3 della L.10.10.1990 n°287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato
- dell’art.9 della 192/1998 per aver determinato tali accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetta la petrolifera
- dell’art.17 27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi ( tramite previsioni contrattuali), posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltà attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato, come da citato art.17.
Tali accordi sono originati dal ricorso alla contrattazione collettiva esperita con le sigle di cui sopra definite e definitesi maggiormente rappresentative senza però alcun idoneo e specifico supporto o riferimento normativo che possa legittimare le associazioni di categoria summenzionate a definirsi tali.
Il placet alle determinazioni pattizie da parte di tali associazioni di categorie ha permesso però e da sempre agli accordi collettivi aziendali di spiegare una efficacia erga omnes nei confronti di tutta la categoria dei gestori, facessero questi parte o meno della organizzazioni firmatarie, e di regolamentare così i relativi rapporti contrattuali con le conseguenze sopra descritte.
Non sfugge allo scrivente l’orientamento della suprema giurisprudenza in ordine all’efficacia dell’accordo collettivo aziendale secondo cui a tale intese va riconosciuta ed attribuita efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale ma ad eccezione di quei soggetti ( mutuando analogicamente la ratio della giurisprudenza) aderenti ad una organizzazione sindacale che ne condividano l’esplicito dissenso, in ossequio al principio costituzionale della libertà sindacale .Ne deriva che diviene illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche ai dissenzienti.
In questo caso l’accordo collettivo aziendale, sia per come perfezionatosi ( realizzato con e da soggetti rappresentativi soltanto di parte dei gestori, formalmente imprese ed imprenditori, senza che siano stati mai individuati e definiti i parametri e gli indici di rappresentatività degli stessi ), sia per l’efficacia omnivincolante imposta invece a tutti gli operatori del mercato ( nonostante la nullità dell’imposizione) e sia per l’oggetto dell’accordo stesso ( regolamentazione dei prezzi e delle modalità di fornitura e vendita), si prefigura come una vera e propria ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza, ex art.2 della legge 287/1990.
L’accordo collettivo aziendale si sostanzia in una pratica concordata tra imprese ( da un lato la petrolifera –macro impresa– e dall’altra quella parte dei gestori –microimprese- che hanno conferito mandato di rappresentatività alle associazioni di categoria firmatarie) che produce l’effetto di “restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, andando a ledere la libertà di concorrenza altrui (dove altrui sono i gestori non rappresentati dalle firmatarie che, seppur dissenzienti, sono costretti ad ottemperare ai precetti dell’accordo stante la loro dipendenza economica dalla petrolifera) sussistendo nel caso di specie le condizioni definitorie di una intesa come restrittiva (considerato che dall’accordo in questione ne deriva di fatto la ripartizione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento, la fissazione diretta o indiretta dei prezzi d’acquisto o di vendita, l’applicazione nei rapporti commerciali con altri contraenti di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, l’impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato ed infine la subordinazione della conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbia alcun rapporto con l’oggetto del contratto)
Con tali accordi una macro impresa come la Petrolifera ed una rappresentanza, di cui non si conosce il grado di rappresentatività e consistenza, di micro imprese del sistema distribuzione carburante, i gestori appunto, definiscono regole e prescrizioni di operatività nel mercato valevoli anche per tutto il resto dei gestori, con omologazione e controllo del mercato e della concorrenza: in aperta violazione della statuizione di cui all’art.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012) e comunitaria ( l’articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate)
Premesso quanto sopra , si rileva quanto segue
La petrolifera ENI ha sottoscritto in data 07.07.2021 un accordo collettivo aziendale titolato come ex art.19 L.57/2001 applicabile agli impianti di rete ordinaria ENI in con le sole sigle FAIB FEGICA FIGISC allo stato prive di comprovata e comprovabile rappresentatività o dello stesso.
Alcuna convocazione di altro associazioni di categoria , scrivente compresa.
L’ANGAC ed i suoi associati manifestano apertamente e formalmente il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate, non solo per non condividerne il contenuto – ritenuto illegittimo per come sopra esposto- ma contestandone le modalità di formazione caratterizzata da sempre da una esclusione di ogni sigla ed associazione di categoria differente da quelle più volte succitate da ragionamenti ed interlocuzioni sindacali validi ed utili al raggiungimento di una regolamentazione di più ampia gamma con maggiori margini di condivisibilità ed efficacia.
Anche in occasione del rinnovo dell’accordo ENI S.p.A., si assiste al mancato coinvolgimento dell’ANGAC alla trattativa di un accordo collettivo aziendale prossimo alla stipula che, , si sostanzia per gli associati ANGAC e per tutti i gestori non rappresentati dalla FAIB- FEGICA-FIGISC in una pratica concordata violativa dell’art.2 della L.287/1990, in abuso di posizione dominante art.3 L.287/90 e/o in abuso di dipendenza economica art.9 L.192/1998 ed art.17 L.27/2012.
Sotto l ‘aspetto formale l’accordo intervenuto tra ENI e le associazioni FAIB-FEGICA-FIGISC , è privo di efficacia per gli associati ANGAC, per quei gestori non appartententi alle suindicate sigle firmatarie che , prive di peteri di rappresentatività dei gestori loro non associati, hanno agito come falsus procurator.
Occore , dunque, fare riferimento agli art.1398 e 1399 c.c. ad al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto per ritenere che il detto accordo , in assenza di valida e regolare ratifica da parte del gestore chiamato all’osservanza dei precetti ivi contenuti, sia inefficace erga omnes o quanto meno per gli associati dell’ANGAC.
Oggetto della esperenda vertenza giudiziaria collettiva, a tutela degli interessi e diritti degli associati ANGAC, da promuoversi nei confronti di ENI e FAIB-FEGICA-FIGISC, è la declaratoria di inefficacia/ nullità del detto accordo.
L’art.1 comma 6 del Dlgs 32/08 prevede che il MISE, su richiesta di una delle parti, debba esperire un tentativo di mediazione delle vertenze collettive .
Ciò premesso voglia il MISE procedere all’esperimento del tentativo di mediazione secondo la succitata norma con convocazione delle parti da realizzarsi entro e non oltre giorni 15 dalla ricezione della presente considerata la gravità e l’urgenza di risoluzione della problematica in questione : in ipotesi di mancata convocazione ( assurgendo l’inerzia del Ministero a provvedimento amministrativo di diniego suscettibile di autonoma impugnazione giudiziaria amministrativa) o mediazione , qualora esperita, con esito negativo si procederà all’esperimento della azione giudiziaria per la tutela degli interessi e dei diritti degli associati ANGAC di bandiera ENI.
Dando per certo l’intervento istituzionale, normativamente ed eticamente dovuto, si rimane in attesa di riscontro.
Li 26.07.2021
Il Presidente Angac Giovanni Zidda
Il responsabile tutela legale Avv.to Faustino Liuzzi