Cospito in ospedale, il Comitato di Bioetica: “No a trattamenti medici contro la sua volontà”
Da ieri Alfredo Cospito è sotto osservazione dei medici dell’ospedale San Paolo di Milano dopo che su indicazione degli specialisti del centro clinico del carcere di Opera è stato disposto il suo trasferimento alla luce dell’abbassamento di alcuni valori nel sangue.
L’anarchico ha sospeso l’assunzione di integratori e dallo scorso ottobre porta avanti uno sciopero della fame contro il regime di 41 bis disposto nei suoi confronti. In una lettera scritta in cella ha affermato di essere pronto a morire per la sua battaglia, e ha sempre detto di voler rifiutare qualsiasi tipo di alimentazione artificiale.
Sul tema si è espresso anche il Comitato Nazionale di Bioetica, condividendo il “rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale” di Cospito e ritenendo che “non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta, che, in via generale, può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento”.
Il Comitato scrive di non avere “alcuna legittimità giuridica, politica, morale ed etica per formulare un parere ‘ad personam’. Di conseguenza, la risposta ha un carattere generale”. Nel corso della seduta in sede decisionale la maggioranza dei componenti “ha ritenuto che, nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita” e rileva che “la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha sostenuto di recente che né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna”.
Per gli esperti “la nutrizione e l’idratazione artificiali possono essere rifiutate, anche mediante le Dat e la pianificazione condivisa delle cure” in quanto “il diritto inviolabile di vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari contro la propria volontà – derivazione logica del diritto alla intangibilità della sfera corporea di ogni essere umano – costituisce un principio costituzionale fondamentale del nostro ordinamento”.