Diventare insegnanti post-laurea, come si fa?
Per diventare insegnante ci vuole innanzitutto una laurea. Il titolo di studio di accesso e abilitazione all’insegnamento, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 59 del 2017, tuttavia, è solo una parte dei requisiti necessari per accedere a questa professione. Difatti occorre conseguire anche i cosiddetti 24 CFU insegnamento, i crediti formativi universitari che tutti gli insegnanti devono possedere per partecipare al concorso e ottenere la tanto desiderata cattedra. Quindi per diventare docenti presso una scuola media o superiore in Italia è necessario conseguire il titolo di studio e l’abilitazione che si ottiene tramite i 24 CFU per l’insegnamento.
Differenze tra titolo di studio e abilitazione all’insegnamento
A stabilirlo è il Decreto Legislativo 59 del 2017 che ha sancito un nuovo sistema di formazione e di reclutamento dei docenti con una serie di modifiche delle principali procedure di inserimento nel grado secondario di istruzione.
Il titolo di studioper l’abilitazione all’insegnamento permette di accedere alle graduatorie di istituto di III fascia, esclusivamente per incarichi di supplenza o per contratti a tempo determinato. Le graduatorie hanno una durata triennale e vengono aggiornate man mano che sopraggiungono nuovi decreti. Quelle attualmente in vigore cambieranno con il prossimo concorso scuola, previsto nel 2023 e che, di norma, ha una cadenza biennale.
L’abilitazione all’insegnamento, invece, permette di accedere alle graduatorie di II fascia per incarichi di supplenza o contratti a tempo determinato. Tale requisito permette anche di partecipare ai concorsi per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, previsti anch’essi con il sopra citato decreto. Le immissioni in ruolo a tempo indeterminato vengono eseguite per il 50% da graduatorie ad esaurimento e per il 50% da graduatorie concorsuali sui posti disponibili anno per anno.
Corsi universitari e abilitazione: dal diploma ai 24 CFU
I corsi universitari dai quali si ottiene l’abilitazione per la graduatoria di I grado sono Scienze della Formazione Primaria ed il Diploma Socio-Psico Pedagogico. Per le scuole secondarie di I e II grado, invece, occorre un titolo di studio tra quelli previsti dal DPR 19 del 2016, modificato dal Decreto Ministeriale 259 del 2017. In aggiunta è previsto il conseguimento dei 24 CFU necessari attraverso esami singoli superati in qualsiasi università accreditata dal MIUR.
Il concorso: accesso e norme di selezione
La partecipazione al concorso permette di accedere ad una sola classe, anche se il titolo di laurea in possesso, di fatto, consente di iscriversi a più di una. Il requisito essenziale è il possesso della laurea e quello dei 24 CFU in ambito antro-psico-pedagogico. Per le classi di concorso finalizzate agli insegnamenti tecnico-pratici, invece, non è necessario conseguire i 24 CFU.
La procedura concorsuale è organizzata su base nazionale ma i posti sono suddivisi su base regionale. I posti vengono banditi in base al reale fabbisogno per cui i partecipanti devono selezionare la regione e la classe in cui concorrere per ogni grado, incluso il sostegno.
La graduatoria si basa sul merito ed è composta da un numero pari ai posti disponibili regione per regione. I vincitori potranno accedere al percorso annuale di formazione e dovranno poi restare per 4 anni nell’insegnamento dove verranno assegnati prima di poter richiedere la prima mobilità. I docenti che, pur avendo superato le prove, non sono stati inseriti tra i vincitori, invece, conseguiranno comunque l’abilitazione e potranno riprovare al bando successivo.