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Decreto sicurezza bis cosa prevede e cosa cambierà per le ong e il soccorso dei migranti

Immagine di copertina
Credit: Pau Barrena/ Afp

Decreto sicurezza bis cosa prevede e cosa cambierà per le ong e il soccorso dei migranti

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis, che ieri sera è stato convertito in legge. Tanti i dubbi del Quirinale sul provvedimento, che ha scatenato un’aperta polemica nelle opposizioni, in particolare per quanto riguarda ong, migranti e soccorso in mare. A questo link abbiamo spiegato cosa prevede, articolo per articolo, il decreto.

Ma cosa cambierà da oggi? In che modo questo decreto combatterà le ong che si occupano del salvataggio dei naufraghi nel Mediterraneo?

Il decreto è stato fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini in seguito ai numerosi casi di salvataggi di migranti da parte delle ong e al successivo braccio di ferro scatenato con il governo. Il decreto, nella premessa, recita infatti che si è reso necessario “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

E sottolinea il carattere di necessità e urgenza nel contrastare i reati connessi all’immigrazione clandestina.

Vediamolo, punto per punto:

Il provvedimento si compone di 18 articoli (qui il testo integrale), ma solo i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri modificano il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive.

Nuove regole per l’accesso delle navi in acque italiane

Il primo articolo del decreto è incentrato sul nuovo potere attribuito al ministro dell’Interno che potrà “limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può quindi decidere di impedire a una nave di entrare in acque italiane, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento deve essere adottato insieme al Ministro della difesa e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informando il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sarà quindi più facile per il titolare del Viminale bloccare le navi delle ong indesiderate, e creare un deterrente che possa scoraggiare le missioni in mare.

Decreto sicurezza bis cosa prevede: le sanzioni alle ong

Il decreto sicurezza bis introduce inoltre pesantissime sanzioni che vanno dai 150 mila euro fino a un milione per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”.

Se il reato verrà reiterato, è previsto inoltre il sequestro della nave.

In seguito al provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all’armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare e ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali.

Lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Sono previste poi altre misure che hanno l’obiettivo di contrastare l’immigrazione clandestina. Il decreto introduce fondi ingenti per la lotta all’immigrazione clandestina, e nello specifico 500 mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.

Si rimanda a questo articolo per avere un quadro completo del decreto sicurezza bis, anche per quanto riguarda la parte della gestione dell’ordine pubblico e la sicurezza.

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