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Violenza sulle donne: cosa prevede il “Codice rosso”

Immagine di copertina
Credit: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Il cosiddetto ddl “Codice rosso” è un disegno di legge che prevede modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L’obiettivo del ddl è ridurre i tempi per i procedimenti giudiziari per i casi di violenza e stupro fornendo alle donne vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e atti persecutori un canale preferenziale per ottenere giustizia.

Il “Codice rosso” è stato approvato il 28 novembre 2018 dal Consiglio dei Ministri e ha successivamente ricevuto il via libera prima dalla Camera e poi dal Senato.

In sintesi, la riforma mira a ridurre i tempi della giustizia, ad accelerare l’inizio dei procedimenti penali e delle misure preventive così da garantire la sicurezza della vittima.

Il ddl infatti stabilisce che le donne che sporgono denuncia per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e/o psicologica, atti persecutori o lesioni aggravate debbano essere ascoltate dal Pubblico ministero entro 3 giorni dall’avvio del procedimento.

La Polizia giudiziaria ha invece l’obbligo di dare la priorità alle indagini per i reati sopracitati, creando così una corsia preferenziale; inoltre sempre sulla Polizia giudiziaria ricade l’obbligo di comunicare con immediatezza al pm le informazioni a sua disposizione su condotte violente o persecutorie contro le donne.

Revenge porn

All’interno del disegno di legge è anche presente un emendamento approvato il 2 aprile 2019 dalla Camera in cui si affronta il tema del revenge porn. 

La misura introduce la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5mila a 15mila euro per “chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”.

L’emendamento colpisce anche chi “avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

Inoltre la misura prevede che La pena venga aumentata “se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”.

Aumento di pena da un terzo alla metà è previsto anche nel caso in cui i fatti siano commessi “in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

>>Cos’è il revenge porn e cosa prevede il reato approvato dalla Camera
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