Collaboratori di giustizia: chi sono e cosa fa lo stato per proteggere i “pentiti di mafia”
Il 25 dicembre 2018 il fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che viveva a Pesaro nel quadro del programma di protezione del ministero dell’Interno, è stato ucciso. Come ha specificato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, Bruzzese era fuori dal programma di protezione da 2 anni.
I killer lo hanno aspettato all’ingresso del garage e gli hanno esploso contro 30 colpi di pistola, mentre l’uomo si trovava all’interno dell’abitacolo della sua auto.
Marcello Bruzzese era fratello di un pentito di ‘ndrangheta, Girolamo Bruzzese, collaboratore di giustizia da quasi 20 anni.
La notizia ha acceso i riflettori sulla protezione dei collaboratori di giustizia.
Chi sono i collaboratori di giustizia
Il collaboratore di giustizia è colui che, dopo aver fatto parte di un’organizzazione che decide di dissociarsene, fornendo ai giudici informazioni sulla struttura dell‘organizzazione criminale e sui reati commessi dai suoi affiliati.
I testimoni e i collaboratori di giustizia sono tutelati dal cosiddetto servizio centrale di protezione,una struttura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno italiano.
Coloro che rientrano nella protezione hanno diritto a misure di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo, a documenti personali fittizi e dell’assistenza finanziaria, psicologica, sanitaria e legale.
Come funziona in Italia la protezione dei “pentiti”
Il programma di protezione ha l’obiettivo di assicurare l‘incolumità delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio.
Una delle leggi principali da tenere in considerazione per quanto riguarda l’avvio del fenomeno dei collaboratori di giustizia, è la legge 15 del 1980, che concedeva privilegi ai criminali in possesso di informazioni importanti.
Il contesto era quello della lotta al terrorismo. Furono però i giudici Giovanni Falcone, Ferdinando Imposimato e Antonino Scopelliti a intuire l’importanza del fenomeno del “pentitismo” nella lotta contro la criminalità organizzata.
Si deve a loro il varo di numerosi provvedimenti che incoraggiavano l’utilizzo dei cosiddetti “pentiti” nelle indagini. Uno di questi fu il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ricordata come una delle prime leggi emanate per disciplinare il fenomeno nell’ambito della repressione della mafia in Italia.
La legge 82/1991 introduce per la prima volta in Italia la figura del “collaboratore di giustizia”. Si tratta di una figura da non confondere con quella del “testimone di giustizia”, introdotta dalla legge 45 del 2001.
La legge introduceva delle attenuanti per coloro che si dissociavano dalle organizzazioni mafiose.
Il pentito ha un tempo massimo di sei mesi di tempo per dire ciò che sa, dal momento che si dichiara disponibile a collaborare. Il pentito ha accesso ai benefici e agli sconti di cui può godere solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite.
Il pentito deve scontare almeno un quarto della pena e avrà diritto al programma di protezione fino al cessato pericolo.
Secondo la relazione della Polizia di Stato, al 30 giugno 2016, ultima data di cui si hanno statistiche ufficiali, risultano censiti 1.277 collaboratori di giustizia e 4.915 loro congiunti.
Per poter avere accesso al sistema di protezione, il procuratore della Repubblica (o il Magistrato preposto alla Direzione Distrettuale Antimafia) propone la protezione di chi abbia fornito dichiarazioni su delitti di particolare gravità e sia esposto a pericolo grave e attuale a causa di tali dichiarazione.
In secondo luogo la Commissione Centrale valuta e delibera sull‘applicazione delle misure richieste e infine il Servizio Centrale di Protezione, in caso di accoglimento, le attua in concreto, anche attraverso i Nuclei Operativi di Protezione.
I programmi di protezione hanno una naturale scadenza legata sia alla cessazione degli impegni di giustizia dei titolari sia al venir meno dell‘esposizione al rischio.