Approvata la legge sulle unioni civili in Italia
Dopo oltre tre anni di iter parlamentare, la Camera ha approvato la legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso
La camera dei deputati ha votato la fiducia posta dal governo sul ddl Cirinnà, con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti. Il ddl Cirinnà è stato fortemente voluto dal Pd, ma è una proposta di legge proveniente dal parlamento e non direttamente dall’esecutivo.
Nell’ordinamento italiano verranno dunque introdotte le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le convivenze di fatto. Il governo aveva posto la questione di fiducia.
Le polemiche e le aspre critiche non sono mancate da parte del mondo cattolico, dalle opposizioni, dalle associazioni a sostegno della cosiddetta famiglia tradizionale, che da mesi osteggiano il disegno di legge.
L’ITER – Il 25 febbraio 2016 è stato approvato in prima lettura al Senato con voto di fiducia, con 173 voti favorevoli, 71 contrari e 0 astenuti. Il testo approvato dal senato ha subito delle modifiche rispetto al testo originale. L‘articolo 5, relativo alla stepchild adoption, è stato stralciato dal resto della legge, e inoltre per quanto riguarda le unioni civili è stato tolto l’obbligo di fedeltà, requisito presente nei matrimoni.
Il ddl Cirinnà in breve:
CHI – due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile
COME – mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni
QUANDO L’UNIONE NON PUÒ ESSERE CONTRATTA – quando vi è la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile, in caso di interdizione di una delle parti per infermità di mente.
COSA PREVEDE – istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
COME SI SCIOGLIE – l’unione civile si scioglie quando le due parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta dopo tre mesi dalla volontà di scioglimento dell’unione.
CONVIVENZA DI FATTO – si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
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L’infografica di TPI: