Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Menu
Home » Sport

Calciomercato, ufficializzate le date della stagione 2020-2021

Di Antonio Scali
Pubblicato il 16 Giu. 2020 alle 15:17

Calciomercato 2020-2021, le date ufficiali

Sono state comunicate ufficialmente dalla FIGC le date della prossima sessione di calciomercato. Se la Serie A si concluderà all’inizio di agosto, le trattative per l’acquisto e la cessione dei calciatori partirà soltanto a settembre e sarà più breve del solito. La sessione invernale, il cosiddetto mercato di riparazione, sarà invece a gennaio 2021. In particolare queste sono le date di inizio e fine delle prossime due sessioni di calciomercato:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Di seguito ecco il comunicato ufficiale della FIGC:

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B, E SERIE C

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14 con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, in via del tutto eccezionale per la stagione 2020/2021 e solo per gli accordi depositati fino al termine della finestra di mercato invernale 2019/2020, è consentito di modificare/rinegoziare i termini degli accordi economici che hanno già ricevuto il visto di esecutività, entro il termine del primo periodo di campagna trasferimenti 2020/2021 e nel rispetto delle garanzie da prestare. Fanno eccezione a quanto precede gli accordi economici che hanno già concorso a determinare la compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento dei calciatori.

Resta inteso che ricevuto il visto di esecutività l’accordo depositato nella stagione 2020/2021 non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere inseriti (se non previsti nell’originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l’assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell’accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101/6, 101/6 bis e 103/2 N.O.I.F.

Tra società professionistiche e dilettantistiche:

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

– da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020.

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato:

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).

L’esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e contestualmente inviato per conoscenza, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al Dipartimento o Comitato e alla società controparte.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Tra società professionistiche:

L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato:

– da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione;

– da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione;

– da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (ove non sia previsto il diritto di controopzione), possono inoltre essere esercitati:

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).

L’esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

– da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020

L’esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 31 agosto 2020 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 31 agosto 2020 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 e 108 delle N.O.I.F.:

– da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

– da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 autonoma sottoscrizione

– da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti
termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con la status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 30 settembre 2020 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti – art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

– da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 18 gennaio 2021, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti

L’esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità, tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 1° settembre 2020 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

– da martedì 6 ottobre a lunedì 14 dicembre 2020

– da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 6 ottobre 2020 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

– da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021

c) In deroga all’articolo 6.1 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT
Leggi l'articolo originale su TPI.it
Mostra tutto
Exit mobile version