Il casus belli che ha interessato in questi giorni la pronuncia del TAR Calabria del 09 maggio 2020 per l’annullamento dell’ordinanza della Regione Calabria circa la ripresa delle attività esercenti la somministrazione di alimenti e bevande attraverso il servizio con tavoli all’aperto, rileva la sussistenza di un attuale e costante braccio di ferro tra Stato e Regioni. A discapito del principio di leale collaborazione nei rapporti tra le istituzioni dello Stato, così come sancito dall’art. 120 Cost. e così come sottolineato nell’ultimo motivo di ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Regione Calabria aveva infatti adottato misure estensive e attributive di vantaggi, senza interloquire con il Governo. La leale collaborazione, in tempo di Coronavirus, è necessaria al fine di tutelare la salute e l’ordine pubblico di una nazione intera: la fase 2 del Governo Conte ha previsto infatti una progressiva riapertura di tutte le attività, in relazione ad una curva che registri una progressiva e proporzionale diminuzione dei contagi. In ossequio al principio di precauzione, volto a tutelare la situazione emergenziale in atto di pandemia da Coronavirus.
L’oggetto del casus belli concerne la limitazione di un diritto costituzionalmente garantito, quale la libertà di iniziativa economica d’impresa ex art. 41 Cost. Diritto che è stato oggetto di espansione da parte della Regione Calabria, in violazione delle normative attualmente cogenti adottate dal Governo Conte.
La domanda che si pone sovente ciascun cittadino circa i poteri conferiti dalla legge alle Regioni, nell’esercizio delle proprie prerogative costituzionalmente sancite nel Titolo V, riporta la questione giuridica sottesa al caso di specie ad una ripartizione di competenze sancita all’interno dello stesso Decreto Legge di Conte, n. 19/2020, in conformità al principio di sussidiarietà. E’ necessario pertanto, in primo luogo, analizzare il perimetro delle competenze ripartite tra Stato e Regioni alla luce della sussidiarietà che consente l’avocazione della funzione legislativa nelle mani dell’esecutivo.
Ecco un rapido excursus della vicenda circa la disamina dei motivi di ricorso. I giudici amministrativi in primo luogo, nella questione pregiudiziale di rito, hanno rigettato il difetto di giurisdizione eccepito dalla Regione Calabria: non è la Corte Costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost., a dover dirimere la controversia, bensì i giudici amministrativi del Tribunale Amministrativo Regionale a dover verificare la conformità del provvedimento amministrativo alla legge, senza sostituirsi alle amministrazioni.
Spetta quindi al TAR stabilire se l’ordinanza contingibile ed urgente emanata dalla Regione Calabria, sia conforme al modello legale: la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva tra i motivi di ricorso, infatti, un’incompetenza assoluta in base al d.l. 19/2020. Come se la Governatrice Santelli non avesse quindi alcuna legittimità ad emanare ordinanze il cui contenuto era oggetto di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In che modalità le Regioni possono sostituirsi al Governo, emanando misure più favorevoli? La Governatrice Santelli, secondo il Governo, non avrebbe avuto alcun potere di emanare ordinanze atte a conferire alle imprese esercenti vantaggi considerevoli circa la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto. Misure senza dubbio maggiormente estensive rispetto a quelle consentite dall’esecutivo. Vantaggi che, per il momento, non potranno essere ritenuti legittimi: le Regioni possono emanare soltanto misure restrittive, delle attività sociali e produttive, nelle more dell’adozione di nuovi DPCM.
Deve trattarsi di interventi giustificati da situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, proprie della Regione interessata. La sussidiarietà così come delineata negli strumenti legislativi adottati dal Governo, attribuisce quindi al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare, con d.P.C.M., che costituiscono atti amministrativi generali, misure che, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio presente sul territorio nazionale, possono prevedere la limitazione o la sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto.
Le Regioni, d’altro canto, in base all’art. 3 comma 1 del D.l. n. 19/2020, possono limitarsi ad emanare misure soltanto restrittive “nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”. Nel braccio di ferro tra Governo e Regioni, è quindi il primo ad avere la meglio innanzi al TAR Calabria: le Regioni, in una situazione emergenziale in atto, in cui il tessuto normativo prevede l’avocazione e l’accentramento delle prerogative in materia di salute in mano all’esecutivo, possono limitarsi ad emanare misure restrittive in virtù dell’aggravamento della situazione sanitaria.
In conclusione, quindi, i giudici amministrativi hanno ravvisato una perfetta aderenza del principio di sussidiarietà dell’operato del Governo: in materia di salute, la competenza è concorrente tra Stato e Regioni. Nella sentenza si legge che, nel caso di specie, “non vi è stato alcun intervento sostitutivo dello Stato, bensì una avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa”.
Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si legge nella sentenza, individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che, secondo quanto statuito dai giudici amministrativi, nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati. E’ la legge a predeterminare il contenuto di una libertà costituzionalmente garantita, quale l’art. 41 Cost., demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di tale limitazione.