Ivano Iai è avvocato di fama e ricercatore di procedura penale.
Avvocato, si possono riprendere delle persone che in un autogrill parlano tra loro?
«La norma dettata dall’articolo 617 septies del codice penale è stata introdotta nel contesto generale della riforma delle intercettazioni, anche nonostante l’eterogeneità delle due materie, solo apparentemente affini. Prevede che sia punibile colui che, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione».
«Occorre quindi verificare quale sia la finalità con la quale si riprende una persona. Infatti, a mero titolo esemplificativo, se lo scopo fosse quello di far emergere la falsità delle dichiarazioni rese in giudizio da un testimone attraverso la registrazione delle sue dichiarazioni “genuine”, cioè rese senza la consapevolezza di essere registrato, non risulterebbero integrati gli estremi del reato. Questo scopo, infatti, contraddirebbe il cosiddetto “dolo specifico” previsto dalla norma, e cioè il “fine di recare un danno all’altrui reputazione”. Ma prima dell’elemento soggettivo devono essere valutati gli aspetti che connotano la condotta nella sua oggettività. In prima istanza il luogo o comunque il contesto dove avviene la ripresa».
Cioè?
«La norma punisce chiunque diffonda, con qualsiasi mezzo, riprese audio o video compiute fraudolentemente di incontri privati o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. Qualora l’incontro si svolga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, come un autogrill, per citare un luogo a caso, appare non agevole la stessa configurabilità di un incontro privato».
«Peraltro, se l’incontro in uno di questi luoghi non privati riguardi uno o più personaggi pubblici, è molto probabile che venga riconosciuta la sussistenza di un interesse pubblico in modo tale che si possa sapere che un membro del Parlamento, solo per fare un esempio, si sia incontrato con un alto funzionario dello Stato, altrettanto noto per vicende di cronaca non occultabili».
«Se Renzi, che è un ex presidente del Consiglio, incontra Mancini, che è soggetto di rilevanza pubblica, in un luogo evidentemente non riservato, ritengo che, per un verso, non emerga la natura privata del luogo e, per l’altro, sussista un interesse pubblico alla conoscenza dell’incontro».
Quando una registrazione si può definire come «fraudolenta»?
«Quando si usino mezzi invasivi senza il consenso del soggetto ripreso o registrato. Se i soggetti si oppongono oppure lo si fa clandestinamente al fine di perseguire interessi prefissati, anche se non necessariamente illeciti, allora la registrazione è fraudolenta. In sintesi quando è ottenuta con la forza o con la clandestinità».
Il cosiddetto “dolo specifico”, cioè l’intenzione di «recare danno all’altrui reputazione o immagine» come si configura?
«Ehhhh, manet alta mente repostum! Anche un giornalista potrebbe avere l’intento di recare danno all’altrui reputazione, ad esempio ad “avversari” politici della sua testata. Ma questo difficilmente potrebbe essere dimostrato in giudizio».
«Vede, questa norma del 617 septies fu dettata sull’onda dell’emozione di alcuni suicidi di persone delle quali erano stati diffusi filmati di incontri sessuali. Casi eclatanti, davvero. Pensi a un fidanzato o a una fidanzata che, vedendosi lasciati, diffondano i video intimi per rovinare la reputazione del proprio ex e dimostrare che era un poco di buono».
«Se dovessimo rapportare questa fattispecie al giornalismo d’inchiesta, sarebbe davvero difficile verificare una finalità come quella contenuta nella parte apicitaria della norma che prevede il “recare danno”. Tanto più che questa considerazione sarebbe scriminata dall’ultima parte della norma, che esclude la punibilità per il diritto di cronaca».
Quando una ripresa è diritto di cronaca?
«Dovremmo prendere come parallelo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per l’esimente del diritto di cronaca nel delitto di diffamazione. In particolare, ricorre il diritto di cronaca e l’autore è scriminato quando la notizia è vera o verosimile, quando è continente e quando vi è l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto».
Come si concilia il divieto dell’articolo 617 septies con l’articolo 21 della nostra Costituzione che garantisce che la stampa «non può essere soggetta a limitazioni o censure»?
«L’articolo 21 della nostra Costituzione, sebbene racchiuda un’ampia libertà di manifestazione e del pensiero anche attraverso la stampa, non è privo di controlimiti. E sono quelli della tutela della sfera giuridica altrui. Nei casi in cui la libertà di espressione tracimi nell’offesa della persona, di cui sono protetti la dignità e i diritti umani fondamentali, non possono comunque essere superati i limiti della lesione della sua sfera giuridica».
«La giurisprudenza indica precisi confini, quelli appena citati: verità, continenza, interesse pubblico. Se questi sono rispettati, la libertà di stampa è inviolabile e il giornalista ha il diritto di raccontare ciò che vuole e ritiene utile che venga conosciuto dalla collettività».
L’interesse pubblico dell’incontro Renzi-Mancini c’è anche se non è stato possibile carpire il contenuto della conversazione?
«Dipende. Ci potrebbe essere, ma occorre contestualizzarlo. Se fossero amici di vecchia data, perché non potrebbero vedersi e colloquiare lontani dallo sguardo altrui? Se, invece, la ragione dell’incontro risultasse di diversa natura e non si trattasse di una rimpatriata di compagni di scuola, allora la notizia potrebbe essere rilevante e pubblicabile».
La norma dell’articolo 617 septies dice che il reato è «perseguibile su querela della persona offesa». Quindi, se Renzi o Mancini non avessero querelato la signora che ha eseguito le riprese, la signora non potrebbe essere perseguita?
«Se la persona non è stata querelata, semplicemente il reato non è procedibile, benché possano avviarsi indagini preliminari, destinate, tuttavia, a cadere nel vuoto. Se, infatti, entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, la persona offesa non abbia sporto querela non lamentando alcuna lesione della sua immagine o reputazione, il pubblico ministero avrebbe il dovere di chiedere l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari».
Secondo lei, il nostro ordinamento sentiva la necessità di una norma così imprecisa e imperfetta come quella dettata dall’articolo 617 septies?
«Tante volte il legislatore interviene sull’onda del sentimento causato da certi avvenimenti particolarmente raccapriccianti o dannosi per gli individui. Talvolta addirittura per la società intera. Accade spesso, ma questo sovente genera norme ambigue, proprio perché non ragionate, come dovrebbero, da analisi a mente fredda. È quello che, a mio avviso, è accaduto attraverso la stesura di una disposizione non perfetta né chiara, come l’articolo 617 septies del codice penale».