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    Conte presenta il nuovo Dpcm: l’Italia in semi-lockdown. Cosa prevede e il testo

    Di Antonio Scali
    Pubblicato il 25 Ott. 2020 alle 11:22 Aggiornato il 25 Ott. 2020 alle 16:31

    Nuovo Dpcm, Conte presenta il decreto: in vigore fino al 24 novembre. Cosa prevede e il testo

    L’Italia in semi-lockdown. L’impennata di contagi Covid nel Paese ha costretto il governo a prendere misure più stringenti, varando un nuovo Dpcm. La firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivata nella notte, dopo un lungo confronto con la maggioranza e le Regioni. In giornata il premier illustrerà le nuove misure in una conferenza stampa. Le nuove misure sono in vigore da lunedì 26 ottobre e resteranno valide fino al 24 novembre. Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm del 25 ottobre e il testo ufficiale.

    QUI IL TESTO COMPLETO DEL NUOVO DPCM

    Nuovo Dpcm 25 ottobre: cosa prevede | Bar e ristoranti chiusi alle 18

    La novità principale riguarda lo stop alle attività di bar e ristoranti dalle 18, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi, a differenza di come riportava la precedente versione del Dpcm, diffusa ieri. I centri commerciali resteranno aperti nel weekend e la Didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento come hanno richiesto con insistenza.

    “Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

    Scuola

    “L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”. Incentivato lo smart working per le pubbliche amministrazioni e fortemente consigliato per i privati.

    Possibile chiusura delle piazze

    “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

    Spostamenti tra Regioni

    In questa nuova versione non si fa riferimento a limitazioni e chiusure dei confini regionali, ma il Ministero dei Trasporti potrà introdurre ulteriori strette. Resta una raccomandazione, ma rispetto alla bozza di ieri è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

    Bus e metropolitane

    “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

    Piscine e palestre

    “Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”.

    Attività sportive

    “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.

    Giochi, cinema e teatri

    “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

    Negozi

    “Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”.

    Persone in casa e feste

    “Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.

    Musei

    “Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare
    assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.

    Concorsi

    Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte è infatti saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza. Alla lettera z dell’articolo 1 del testo circolato ieri, infatti, si afferma che “è sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione alla professione…ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile…fatte salve le procedure in corso”.

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