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    Mattarella promulga la legge sulla legittima difesa ma scrive alle Camere: “Turbamento sia effettivo”

    Di Carmelo Leo
    Pubblicato il 26 Apr. 2019 alle 11:21 Aggiornato il 26 Apr. 2019 alle 13:26

    Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sulla legittima difesa. Il testo della legge era stato approvato definitivamente al Senato a fine marzo.

    Contestualmente, il capo dello Stato ha però scritto alle Camere, per sottolineare che le nuove norme non devono attenuare il ruolo dello Stato.

    Cosa cambia con la legge sulla legittima difesa

    “Va preliminarmente sottolineato – ha scritto Mattarella nella lettera indirizzata ai presidenti della Camera e del Senato (Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati), oltre che al premier Giuseppe Conte – che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.

    Nella missiva alle Camere, il capo dello Stato ha richiamato l’attenzione su alcuni articoli della legge, i più controversi.

    “L’art.2 della legge – ha affermato il presidente della Repubblica – attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”.

    Secondo Mattarella, dunque, l’introduzione del concetto di “grave turbamento” non può essere invocato “soggettivamente” da chi ha sparato, altrimenti lo invocherebbe chiunque per evitare il processo per eccesso di legittima difesa. Per il capo dello Stato è necessario che lo stato di grave turbamento sia riconosciuto oggettivamente.

    Inoltre, la lettera segnala anche due errori materiali.

    “Devo rilevare – ha proseguito Mattarella – che l’articolo 8 stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”, come ad esempio se si viene aggrediti in strada.

    “Segnalo infine – ha concluso il capo del Quirinale – che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo, ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”.

    In sostanza, il reato di rapina è più grave di quello di furto o di scippo, dunque le garanzie fornite dalla legge devono essere estese anche per quella fattispecie.

    Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha subito risposto a Mattarella: “Ascolto il capo dello Stato – ha detto da Catania – ma la legge è legge e finalmente oggi il mestiere dei rapinatori è più pericoloso di quello che era ieri”.

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