Elezioni europee 2019 regole silenzio elettorale | Le legge 212 del 1956
Ormai ci siamo, questa domenica 26 maggio si terranno le elezioni Europee, quelle amministrative in circa 3800 comuni italiani e quelle regionali in Piemonte. A partire dalla Mezzanotte di questo sabato inizia il cosiddetto “silenzio elettorale”, che pone formalmente fine alla campagna elettorale.
Ma come funziona il silenzio elettorale? E cosa può essere fatto (o non fatto) da parte dei vari candidati durante tale periodo di silenzio?
Tutta la materia è disciplinata dalla legge 212 del 1956, che nell’articolo 9 recita testualmente: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”. Tale norma è stata poi integrata con il decreto legge 807 del 1984, che estese il divieto di fare propaganda elettorale anche alle emittenti radiotelevisive private.
Elezioni europee 2019 regole silenzio elettorale | Internet e social network
Ma il fatto che le due leggi siano state varate rispettivamente 63 e 35 anni fa sottopone per evidenti motivi di tipo tecnologico tutta la normativa a una sorta di “vuoto legislativo” che riguarda l’utilizzo di Internet e dei social network, nonostante tali strumenti siano ormai diventati decisivi nella comunicazione politica ed elettorale. (Qui abbiamo spiegato quali sono le condotte vietate ai seggi)
Motivo per il quale, proprio il 15 maggio scorso, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha pubblicato delle linee guide sul tema, specificando: “La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del Silenzio elettorale, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.
Una presa di posizione importante e piuttosto perentoria, che però non è appunto una legge dello Stato: quindi almeno formalmente niente impedisce l’utilizzo a fini propagandistici del web e dei social il sabato e la domenica delle elezioni. Molto dipende quindi dal “buon senso” dei vari candidati.
Riguardo alla propaganda tradizionale “faccia a faccia” va sottolineato infine un curioso dettaglio che in pochi conoscono contenuto nella suddetta legge del 1956, ancora in vigore. Infatti il divieto assoluto di propaganda vige solo entro 200 metri dal luogo in cui sono ubicati i seggi elettorali: questo significa che oltre a tale distanza è consentito distribuire volantini e fare propaganda mobile, per l’intera giornata di sabato e perfino durante le operazioni di voto della domenica.
Nessuno si stupisca quindi se, durante il “silenzio elettorale”, magari per strada o a un mercato, qualcuno dovesse distribuire del materiale elettorale. Infatti, a patto che ciò non accada entro i 200 metri da una sezione in cui si vota, tale atto è da considerarsi lecito.