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    Coronavirus, Conte firma il decreto dell’11 marzo 2020: il testo integrale

    Nel nuovo decreto del Governo chiusi tutti i negozi tranne farmacie e supermercati

    Di Antonio Scali
    Pubblicato il 12 Mar. 2020 alle 09:04 Aggiornato il 12 Mar. 2020 alle 09:13

    Coronavirus, il decreto dell’11 marzo 2020: il testo integrale

    CORONAVIRUS DECRETO 11 MARZO – Misure più stringenti per far fronte all’emergenza Coronavirus, con il numeri di contagiati e morti che continua a crescere giorno dopo giorno. Chiuse tutte le attività commerciali, i bar, i ristoranti, i negozi, i pub, rimangono aperti alimentari, farmacie, tabacchi, edicole. Garantiti inoltre i trasporti pubblici, i servizi bancari e quelli postali, le consegne a domicilio. Fabbriche e industrie aperte ma con misure di sicurezza. Nel presentare il nuovo decreto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche annunciato di un commissario straordinario: Domenico Arcuri.

    Coronavirus, Conte: “Chiuse tutte attività commerciali in Italia eccetto alimentari e farmacie”. Cosa cambia

     

     

    Spazio anche per qualche nota emotiva e di speranza nelle parole del premier: “L’Italia “è un’unica comunità”, il Paese “ha bisogno di responsabilità, ha bisogno di ognuno di noi, di 60 milioni di italiani che compiono ogni giorno piccoli e grandi sacrifici. Tutti insieme ce la faremo”. E ancora: “L’effetto di questo grande sforzo si potrà vedere entro un paio di settimane. Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”. Ecco il testo integrale del nuovo decreto dell’11 marzo contro l’emergenza Coronavirus.

    Decreto 11 marzo 2020: il testo integrale

    Il presidente del Consiglio dei ministri

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

    Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

    Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

    Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

    Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

    DECRETA:

    ART. 1
    (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

    1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
    4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
    5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
    6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
    7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
      1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
      2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
      3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
      4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
      5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
    8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
    9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
    10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
    ART. 2
    (Disposizioni finali)

    1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

    2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

    3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    Roma, 11 marzo 2020

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Allegato 1
    COMMERCIO AL DETTAGLIO

    Ipermercati
    Supermercati
    Discount di alimentari
    Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    Farmacie
    Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

    Allegato 2
    Servizi per la persona

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    Attività delle lavanderie industriali
    Altre lavanderie, tintorie
    Servizi di pompe funebri e attività connesse

    QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO
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