Coronavirus, Fase 2: ecco le Faq del governo. I chiarimenti sui congiunti
A meno di due giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in partenza dal 4 maggio, il governo ha pubblicato sul suo sito le tante attese Faq con i chiarimenti su alcuni aspetti del provvedimento che in questi giorni hanno fatto molto discutere. In quali occasioni si può uscire da casa nella fase di convivenza con il virus? Chi sono gli ormai noti congiunti? Chi vuole fare sport all’aperto, come deve regolarsi? E gli spostamenti tra Regioni saranno consentiti? Sono solo alcune delle domande a cui Palazzo Chigi ha fornito una risposta.
Ecco la lista delle persone che sarà possibile incontrare pubblicata sul sito del governo:
I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non sarà possibile però andare a trovare gli amici: “Non rientrano tra gli stabili legami affettivi”, hanno spiegato fonti di governo a Repubblica.
Ma la natura di queste visite dovrà essere saltuaria e mossa, appunto, solo da necessità. Nelle risposte alle domande frequenti Palazzo Chigi dà l’indicazione: sempre limitate al massimo, non un avanti e indietro tra case di familiari, parenti e affini ma incontri dettati da necessità e sempre protetti. Significa che se non vedo uno dei miei congiunti da molto tempo o se questo ha bisogno della mia assistenza, posso andare a trovarlo, ma non recarmi presso il suo domicilio ogni giorno o più volte al giorno. O posso vedere il partner se non lo incontro da tempo, ma non ancora ai ritmi di prima, e dunque frequentemente e come se niente fosse.
“Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti , che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine”, si legge tra le Faq pubblicate sul sito del governo.
Resta confermata la possibilità per chi è rimasto bloccato in un’altra città dalle misure di contenimento di rientrare a casa, anche se in un’altra regione. Scrive Palazzo Chigi: “Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse”. Lo spostamento verso la Regione di provenienza è ovviamente consentito solo in caso di “comprovate necessità o esigenze lavorative”, altrimenti non ci si potrà più spostare dal domicilio in cui si è fatto ritorno.
Anche sulle attività motorie il governo dà indicazioni nuove, che confermano quanto annunciato da Conte in conferenza stampa: cade la distanza limitata per fare attività motoria o sportiva che dovrà essere sempre individuale, ma si potrà fare insieme ai familiari conviventi. Resta la distanza di due metri se si fa sport e di un metro se si passeggia. Sarà possibile anche spostarsi con un mezzo per raggiungere l’area in cui si vuole fare sport. E per quanto riguarda le passeggiate? Qui la risposta di Palazzo Chigi:
“Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità, per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti”.
“Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”.
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