Dopo il caso Gregoretti, a Palazzo Madama si è deciso oggi sul processo all’ex ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso Open Arms, la nave della Ong spagnola bloccata in mare con 107 migranti a bordo per 19 giorni nell’agosto 2019. L’accusa è di “sequestro plurimo di persona aggravato” e “abuso di atti d’ufficio”. Alla fine l’Aula di Palazzo Madama ha deciso di dare il via libera al processo nei confronti del leader leghista: su un totale di 291 senatori votanti, i favorevoli alla relazione di Gasparri (che non voleva il processo al leader leghista) sono stati 141, i contrari 149 e un astenuto. Le conclusioni della Giunta sono state dunque respinte: Salvini sarà processato per il caso Open Arms. Il processo dovrebbe iniziare a Catania il 3 ottobre.
Cosa rischia Salvini
A fine maggio la Giunta si pronunciò contro la richiesta di autorizzazione a procedere. La vicenda risale all’agosto 2019: l’inchiesta venne aperta dal pm di Agrigento, Luigi Patronaggio e poi trasferita per competenza al tribunale dei ministri. Ma cosa succede se il Senato va contro questa decisione e approva l’autorizzazione per processare Salvini? Non è comunque detto che il processo vero e proprio si tenga davvero. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il Tribunale dei ministri deve trasmettere tutti gli atti al tribunale ordinario del capoluogo competente per il territorio, che per il caso Open Arms è quello di Agrigento.
E se dovesse partire il processo?
Se il processo dovesse realmente iniziare, i rischi per il leader della Lega sono anche politici. Perché, con una condanna superiore ai due anni – come può capitare con il reato di sequestro di persona, con minori coinvolti, punito fino a 15 anni – Salvini si troverebbe costretto ad affrontare la decadenza da senatore, oppure l’impossibilità di ricandidarsi. E ricordiamo che Salvini, oltre il caso Open Arms, ha sulle spalle il caso Gregoretti, per il quale il Senato ha già dato l’autorizzazione al processo con udienza preliminare fissata per il prossimo 3 ottobre.
La norma dietro tutto questo è la legge Severino del 2012, che prevede una condizione imprescindibile per candidarsi: avere una fedina penale pulita, senza condanne che superino i due anni di pena. Qualora la condanna avvenga durante una carica, la decadenza è immediata. Un esempio dell’applicazione di questa legge? 2013, quando Berlusconi fu condannato per il caso Mediaset e fu costretto a lasciare la carica di Senatore.
Accusa e difesa
Secondo il tribunale dei ministri, l’ex ministro dell’Interno avrebbe agito in autonomia, in contrasto con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, “sin da quando, apprendendo dell’intervento di soccorso posto in essere in zona Sar libica dalla Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all’inizio del 2019, adottava nei confronti di Open Arms, d’intesa con i ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto interdittivo dell’ingresso o del transito in acque territoriali italiane, qualificando l’evento come episodio di immigrazione clandestina”.
I giudici allegano alla richiesta di autorizzazione un carteggio tra Conte e Salvini, mostrando che il presidente del consiglio “il 16 agosto rispondeva a una missiva del ministro Salvini, ribadendo con forza la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della Open Arms, anche alla luce della presenza della nave al limite delle acque territoriali (in effetti vi aveva già fatto ingresso) e potendo, dunque, configurare l’eventuale rifiuto un’ipotesi di illegittimo respingimento aggiungeva di aver già ricevuto conferma dalla Commissione europea della disponibilità di una pluralità di stati a condividere gli oneri dell’ospitalità dei migranti della Open Arms, indipendentemente dalla loro età”.
Salvini nella sua memoria difensiva in Aula ha sostenuto che la nave sarebbe dovuta attraccare a Malta, in Spagna o in Tunisia. Secondo il leader della Lega “i primi paesi contattati e informati da Open Arms dopo le operazioni di salvataggio erano stati la Spagna (paese di bandiera della nave) e Malta (zona più vicina al punto dei salvataggi). L’Italia non aveva alcuna competenza e alcun obbligo con riferimento a tutti i salvataggi effettuati dalla nave spagnola Open Arms in quanto avvenuti del tutto al di fuori di aree di sua pertinenza”. In realtà, la nave aveva chiesto un porto di sbarco all’Italia già il 2 agosto, così come aveva chiesto anche alle autorità spagnole e a quelle maltesi.
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