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Il tribunale di Milano respinge il ricorso di Onida contro il referendum

Secondo il tribunale il ricorso non può essere ammesso poiché il diritto di voto non è in alcun modo leso dalla legge sul referendum del 1970

Di TPI
Pubblicato il 10 Nov. 2016 alle 12:31

Il tribunale civile di Milano, con un provvedimento del giudice Loretta Dorigo, ha respinto i due ricorsi presentati dall’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida contro la legge istitutiva del refendum, la legge n.352 del 1970. Secondo Onida la legge sarebbe stata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il voto referendario debba svolgersi su un quesito omogeneo e di conseguenza apre alla possibilità che un unico quesito referendario contenga anche temi diversi al suo interno.

Nel ricorso Onida aveva infatti chiesto, lo scorso 27 ottobre, l’intervento risolutore della Corte costituzionale per bloccare il referendum costituzionale in programma il prossimo 4 dicembre, che chiede agli elettori di esprimersi su 5 materie diverse in un unico quesito.

“La legge sottoposta a referendum” – si leggeva nel ricorso – “ha oggetto e contenuti assai eterogenei, tra di loro non connessi o comunque collegati solo in via generica o indiretta, e che riflettono scelte altrettanto distinte, neppure tra loro sempre coerenti”. “La sottoposizione al corpo elettorale dell’intero variegato complesso di modifiche mediante un unico quesito viola in modo grave ed evidente la libertà del voto del singolo elettore”, scriveva Onida e il gruppo di avvocati che hanno presentato il ricorso.

“Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un’ampia varietà di contenuti”, scrive la giudice nel provvedimento con cui ha respinto i due ricorsi. “È la stessa Costituzione all’art.138, spiega la giudice Dorigo, “a connotare l’oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile. Competerà a ogni singolo elettorale formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui è composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero, secondo ogni altra valutazione”.

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