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L’Italicum, in punti

La nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 334 voti favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti. Le opposizioni sono uscite dall'Aula

Di Claudia Cavaliere
Pubblicato il 4 Mag. 2015 alle 19:26

L’Italicum, il modello elettorale proposto dal governo di Matteo Renzi, è la nuova legge elettorale italiana, approvata alla Camera con 334 voti favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti. I partiti di opposizione Fi, M5s, Sel, Lega e Fdi hanno abbandonato l’Aula durante la votazione finale. 

Le nuove disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati si applicano a decorrere dal primo luglio 2016. Ecco cosa prevede la nuova legge in breve:

– La suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni, corrispondenti al numero delle regioni, divise in un totale di 100 collegi plurinominali

– A ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra tre e nove. I seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale. Disposizioni particolari riguardano Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, regioni in cui i collegi sono uninominali

– La soglia di sbarramento per l’accesso in Parlamento è pari al 3 per cento dei voti validi

– Alla lista che ottiene più del 40 per cento dei voti validi sono attribuiti 340 seggi. I rimanenti seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti ottenuti da ciascuna lista

– Se nessuna lista raggiunge la soglia del 40 per cento dei voti validi, si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Alla lista vincitrice sono attribuiti 340 seggi

– Le liste non hanno la possibilità di formare una coalizione fra i due turni di votazione

– Viene introdotto l’obbligo per i partiti che intendono partecipare alle elezioni di depositare lo statuto

– Le liste sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati. L’elettore può esprimere un massimo di due preferenze per i candidati di sesso opposto tra quelli che non sono capolista. In principio, sono eletti i capolista nei collegi e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze

– Con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati in ordine alternato per sesso

– Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, fatta eccezione per i capolista che possono essere candidati al massimo in 10 collegi

– Sono previste misure per consentire ai cittadini temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.

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