La camera dei deputati ha votato la fiducia posta dal governo sul ddl Cirinnà, con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti. Il ddl Cirinnà è stato fortemente voluto dal Pd, ma è una proposta di legge proveniente dal parlamento e non direttamente dall’esecutivo.
Nell’ordinamento italiano verranno dunque introdotte le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le convivenze di fatto. Il governo aveva posto la questione di fiducia.
Le polemiche e le aspre critiche non sono mancate da parte del mondo cattolico, dalle opposizioni, dalle associazioni a sostegno della cosiddetta famiglia tradizionale, che da mesi osteggiano il disegno di legge.
L’ITER – Il 25 febbraio 2016 è stato approvato in prima lettura al Senato con voto di fiducia, con 173 voti favorevoli, 71 contrari e 0 astenuti. Il testo approvato dal senato ha subito delle modifiche rispetto al testo originale. L‘articolo 5, relativo alla stepchild adoption, è stato stralciato dal resto della legge, e inoltre per quanto riguarda le unioni civili è stato tolto l’obbligo di fedeltà, requisito presente nei matrimoni.
Il ddl Cirinnà in breve:
CHI – due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile
COME – mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni
QUANDO L’UNIONE NON PUÒ ESSERE CONTRATTA – quando vi è la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile, in caso di interdizione di una delle parti per infermità di mente.
COSA PREVEDE – istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
COME SI SCIOGLIE – l’unione civile si scioglie quando le due parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta dopo tre mesi dalla volontà di scioglimento dell’unione.
CONVIVENZA DI FATTO – si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
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L’infografica di TPI: